Come funzionano i congedi parentali

Definizioni

Congedo di maternità

Astensione obbligatoria, anche anticipata, posticipata e flessibile

Congedo di paternità

Astensione obbligatoria da fruire in via autonoma

Congedo di paternità alternativo

Astensione obbligatoria post parto nei casi consentiti al padre in alternativa alla madre

Congedo parentale

Astensione facoltativa

Congedo per malattia del figlio

Astensione per malattia del bambino

Riposi e permessi

Allattamento o altre assenze

CONGEDO DI MATERNITA’

Durata 5 mesi, l’indennità spettante è 80% della retribuzione a cui, in base ai contratti di categoria può arrivare al 100%, con l’integrazione del datore di lavoro.

Astensione dal lavoro obbligatoria

  • Due mesi precedenti la data presunta del parto;
  • Tre mesi dopo il parto.

Astensione dal lavoro anticipata/prorogata

  • Tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli;
  • Interdizione dal lavoro fino al periodo di astensione obbligatoria, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, competenza dell’ASL;
  • Quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, competenza in capo all’Ispettorato del lavoro territoriale;
  • Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, competenza in capo all’Ispettorato del lavoro territoriale.

L’ Ispettorato del lavoro territoriale può inoltre disporre il prolungamento dell’astensione fino al compimento del settimo mese del bambino.

Astensione dal lavoro flessibilità durata 5 mesi

  • Facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.

Previo certificato del ginecologo (del SSN o convenzionato) e un certificato del medico competente, redatto nel corso del settimo mese di gestazione, in cui attestino che la lavoratrice può prestare attività lavorativa nel corso dell’ottavo mese, senza arrecare pregiudizio a sé stessa e al nascituro.

Astensione dal lavoro posticipata

  • Facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso.

Previo certificato del ginecologo (del SSN o convenzionato) e un certificato del medico competente, redatto nel corso del settimo mese di gestazione, in cui attestino che la lavoratrice può prestare attività lavorativa nel corso dell’ottavo mese, senza arrecare pregiudizio a sé stessa e al nascituro fino alla data del parto.

CONGEDO DI PATERNITA’ ALTERNATIVO

In caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, o in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, quest’ultimo ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, anche nel caso in cui si fosse avvalsa della facoltà di astenersi dal lavoro dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso.

CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITA’

Il congedo dal 2022 è strutturale, ha una durata di dieci giorni lavorativi, con l’entrata in vigore del Dlgs 105/2022 il congedo aumenta a 20 giorni in caso di parto plurimo. La fruizione va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i primi 5 mesi successivi. Dal 13 agosto 2022 per effetto del Dlgs 105/2022 sono inclusi i dipendenti pubblici.

Il congedo non è frazionabile a ore e può essere fruito anche in caso di decesso perinatale del figlio.

E’ riconosciuto anche nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo, ed è retribuito al 100%. Per fruire del congedo, il padre deve presentare richiesta scritta al datore di lavoro con un anticipo di almeno 5 giorni dall’inizio dello stesso.

CONGEDO PARENTALE modifica art. 32

Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro dopo il parto. Durata massima del congedo tra i due genitori è di 10 mesi, salvo quanto previsto al punto b:

a) La madre trascorso il periodo di congedo di maternità può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) Il padre può astenersi dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui l’astensione sia di almeno 3 mesi anche non continuativi per un massimo di 11 mesi tra i genitori.

c) Presenza di un solo genitore: il congedo ha una durata pari a 11 mesi (dal 13 agosto 2022, prima erano 10 mesi).

In caso di adozione o affidamento il congedo parentale è fruibile entro i dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, fino al compimento della maggiore età.

Indennità economica modifica art. 34

Ai fini dell’indennità economica, fino al compimento del dodicesimo anno di vita l’indennità è pari al 30% della retribuzione per ciascun genitore per la durata di tre mesi non cedibili.

Ai pubblici dipendenti i primi 30 giorni di congedo parentale sono retribuiti al 100% dello stipendio. I genitori, in alternativa tra loro, hanno diritto ad ulteriori tre mesi di congedo (max sei mesi), fino ad un massimo di 9 mesi retribuiti. In presenza di un solo genitore il periodo riconosciuto complessivamente fruibile è di nove mesi.

Nel caso di affidamento esclusivo ad un solo genitore, spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. La fruizione del congedo parentale dall’entrata in vigore del Dlgs (13 agosto 2022) non riduce le ferie, i riposi e la tredicesima mensilità o gratifica natalizia.

Pertanto, rispetto alla norma precedente il periodo massimo retribuito sale da sei mesi a nove, fino al compimento del dodicesimo anno di età.

I periodi ulteriori ai 9 mesi, e fruiti entro i 12 anni di vita del bambino saranno retribuiti a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Altre caratteristiche

Fino al 12 agosto 2022, per i periodi di congedo oltre i sei mesi ovvero per i periodi fruiti tra i sei anni e gli otto di vita del bambino, è riconosciuta l’indennità economica, purché il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Ai pubblici dipendenti i primi 30 giorni di congedo parentale, se richiesti prima del compimento del sesto anno di vita del bambino, sono retribuiti al 100% dello stipendio; se fruiti per la prima volta dal sesto anno di vita del bambino fino all’ottavo, sono retribuiti a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

In caso di adozione o affidamento, l’indennità è dovuta entro i dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, fino al compimento della maggiore età.

Il prolungamento del congedo, in presenza di minore con handicap in situazione di gravità, è fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino. L’indennità è commisurata al 30% della retribuzione.

CONGEDO PER MALATTIA DEL BAMBINO

È possibile assentarsi dal lavoro, in alternativa all’altro genitore lavoratore, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino per tutto il periodo corrispondente alla malattia; i giorni di assenza dovranno essere giustificati dal certificato di malattia emesso dal pediatra.

L’assenza non è retribuita e non è soggetta a visite fiscali per controlli di malattia del lavoratore.

Ai pubblici dipendenti è riconosciuto il diritto, con un massimo di trenta giorni regolarmente retribuiti per anno per le malattie del bambino fino al terzo anno di vita. Fra i tre anni e il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino è possibile assentarsi dal lavoro 5 giorni ogni anno, per ciascun genitore senza retribuzione anche nel settore pubblico.

L’assenza se comunicata con certificato medico del pediatra dà luogo alla contribuzione figurativa, le modalità di accredito sono determinate da una quota pari al 200% del valore dell’assegno sociale.

RIPOSI E PERMESSI

Nel primo anno di vita del bambino, la madre ha diritto, al rientro al lavoro, di due ore di riposo al giorno, cumulabili se l’orario giornaliero è di almeno 6 ore. Il riposo è di un’ora quando l’orario lavorativo risulta inferiore alle 6 ore.

I periodi di riposo giornalieri possono essere riconosciuti al padre lavoratore quando:

  • I figli risultano affidati solo a lui;
  • In alternativa alla madre lavoratrice dipendente perché rinuncia;
  • Nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, ovvero anche se disoccupata, casalinga;
  • In caso di morte o grave infermità della madre;
  • In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.

Riposi e permessi per i figli con handicap grave modifiche all’art. 42

Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, il genitore può fruire di due ore di riposo giornaliero retribuito.

Dal 13 agosto 2023 sono equiparati al coniuge convivente ai fini della fruizione del congedo straordinario per assistere il coniuge convivente portatore di handicap grave la parte dell’unione civile e il convivente di fatto.

Misura dell’indennità modifiche all’art. 68

Dall’entrata in vigore del Dlgs 105/2022, alle lavoratrici autonome nel caso di complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, è riconosciuta l’indennità economica a partire dai due mesi precedenti il parto.

Congedo parentale modifiche all’art. 69

Limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino il diritto al congedo parentale è esteso ai lavoratori autonomi e ai genitori adottivi o affidatari

Indennità di maternità per le libere professioniste modifiche art. 70

Dall’entrata in vigore del Dlgs 105/2022, alle lavoratrici libere professioniste nel caso di complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, è riconosciuta l’indennità economica a partire dai due mesi precedenti il parto.

Divieto di licenziamento modifiche all’art. 54

Il divieto di licenziamento già sancito nei confronti del padre durante la fruizione del congedo di paternità alternativo è esteso anche durante la fruizione del congedo obbligatorio di paternità.

Modifiche alla legge 81/2017

Disposizioni fiscali e sociali modifiche all’art. 8 Maternità Gestione separata

Ai lavoratori e lavoratrici iscritti alla Gestione separata in via esclusiva e non titolari di pensione, dal 13 agosto 2022 hanno diritto al trattamento economico per congedo parentale per un periodo pari a tre mesi ciascuno entro i primi dodici anni di vita del bambino.

I genitori in alternativa tra loro, sempre entro il dodicesimo anno di vita del bambino, hanno diritto ad ulteriori tre mesi di congedo. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare, tra entrambi i genitori, il limite complessivo di nove mesi.

Il Dlgs 105/2022 ha esteso i benefici per assistere persone con disabilità in situazione di gravità anche ai conviventi di fatto ed ha previsto di sanzionare il datore di lavoro per ogni azione di ostacolo o opposizione alle richieste del lavoratore di lavoro agile, di permessi o congedi, tramite la mancata certificazione della parità di genere.


Cos'è la Malattia professionale

La malattia professionale è un evento dannoso che agisce sulla capacità lavorativa della persona e trae origine da cause connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa.

La causa agisce lentamente e per gradi sull’organismo del soggetto e deve risultare in diretta relazione con l’esercizio di determinate attività nelle quali trovare la propria origine.

Per le malattie professionali, quindi, non basta l’occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.

Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).

L’attuale sistema assicurativo riconosce (nell’industria e nel settore agricolo), nelle lavorazioni soggette ad assicurazione, sia le malattie professionali tassativamente elencate dalla legge, le cosiddette malattie professionali “tabellate” (o tecnopatie), sia quelle non espressamente elencate, ma di dimostrata origine professionale (cosiddette malattie professionali “non tabellate”, o malattie correlate al lavoro).

PROCEDURE IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE

  • COSA DEVE FARE IL LAVORATORE?

Il lavoratore deve denunciare la malattia professionale al datore di lavoro, entro il termine di 15 giorni dal manifestarsi dei primi sintomi per non perdere il diritto all’indennità per i giorni precedenti la segnalazione. Per attivare le procedure il lavoratore deve trasmettere al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e, se la malattia ha comportato astensione dal lavoro, i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

  • COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?

La denuncia di malattia professionale deve essere trasmessa dal datore di lavoro unitamente ai riferimenti del certificato medico già tramesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente, entro i 5 giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti i termini per la denuncia va incontro a specifiche sanzioni amministrative. Per le malattie professionali riscontrate ai lavoratori autonomi del settore agricoltura, e ai lavoratori agricoli a tempo determinato, il medico che ha prestato prima assistenza al lavoratore, deve trasmettere telematicamente il certificato-denuncia all’Istituto assicuratore entro 10 giorni dalla data della prima visita medica.

Nel caso di lavoratore che non svolga più attività alle dipendenze di terzi, la richiesta può essere fatta dallo stesso, anche tramite Patronato, allegando la certificazione sanitaria con l’indicazione dell’ultimo lavoro fatto con esposizione a rischio e nominativo del relativo datore di lavori.

IL RICONOSCIMENTO DELLA MALATTIA

L’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL) ha il compito di certificare o meno la presenza della malattia professionale. A questo punto l’iter per il riconoscimento della malattia prevede che il lavoratore venga convocato nella sede Inail di competenza territoriale per essere sottoposto a visita medica.

Accertata l’esistenza di un danno biologico e riconosciuta la malattia professionale il lavoratore incomincerà a percepire un’indennità economica.

Se invece la malattia non viene riconosciuta dall’INAIL il lavoratore ha diritto entro 3 anni e 150 giorni a fare ricorso.

IL DANNO BIOLOGICO

Per danno biologico si intende un danno di natura non patrimoniale. Si verifica nel caso in cui un soggetto sia leso nella propria integrità fisica o psichica. È tale non solo quando sia di carattere permanente, ma finanche nella circostanza in cui abbia la caratteristica di essere reversibile. Dev’essere valutato da un medico-legale e dev’essere valutato indipendentemente dalla capacità del danneggiato di produrre reddito.

L’importanza della tutela

Contattare subito il delegato aziendale che può aiutare ad avere dal Patronato INCA della CGIL l’assistenza e le tutele necessarie.

N.B. Considerare un infortunio o una malattia professionale come semplice malattia, comporta al lavoratore considerevoli danni sia previdenziali che economici.


Come funziona la pensione ai superstiti

E’ una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del:

  • Pensionato (pensione di reversibilità) se il defunto era già titolare di pensione diretta (vecchiaia, inabilità, anticipata, supplementare);
  • Lavoratore (pensione indiretta), il diritto ai familiari superstiti spetta a condizione alternativa:
    • Alla data del decesso il deceduto avesse almeno 15 anni di contributi versati;
    • Almeno 5 anni di contributi di cui 3 anni versati nei 5 anni precedenti la data della morte. Ai soli fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, si considerano utili anche i periodi di titolarità dell’assegno di invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.

La pensione spetta ai seguenti familiari:

  • Sempre al coniuge superstite anche se separato, all’unito civilmente;
  • Al coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;
  • Ai figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge) che alla data della morte del genitore, siano:
    • minori di 18 anni ;
    • studenti di scuola media o professionale di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore e che non svolgano attività lavorativa all’atto del decesso. I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un reddito che non faccia perdere la qualifica di studente;
    • studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, a carico del genitore e che non svolgano attività lavorativa all’atto del decesso. I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un reddito che non faccia perdere la qualifica di studente;
    • maggiorenni inabili di qualunque età e a carico del genitore;
  • Ai figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, se alla data del decesso sono minorenni, maggiorenni se inabili o studenti o universitari a carico del genitore deceduto;
  • Nipoti minori equiparati ai figli se a totale carico del nonno o nonna alla data di morte dei medesimi.

In mancanza dei familiari sopra descritti subentrano:

  • I genitori d’età pari o superiore a 65 anni, a totale carico del figlio al momento del decesso e non siano titolari di pensione.

In assenza anche dei genitori subentrano:

  • I fratelli e sorelle celibi e nubili purché inabili, che dimostrino la vivenza a carico del deceduto e non siano titolari di pensione.

La misura della pensione del superstite di assicurato o di pensionato è calcolata sulla base della pensione dovuta ovvero della pensione in pagamento applicando le seguenti percentuali:

  • 60% al coniuge /unito civilmente
  • 80% al coniuge/unito civilmente e un figlio
  • 100% al coniuge/unito civilmente e due o piu’ figli
  • 70% un figlio in assenza del coniuge superstite
  • 80% due figli in assenza del coniuge superstite o al coniuge e un figlio
  • 100% tre o più figli in assenza del coniuge superstite o al coniuge e due figli
  • 15% un genitore
  • 30% due genitori
  • 15% un fratello o sorella
  • 30% due fratelli o sorelle

In base alla legge n. 125 del 27 luglio 2011 non hanno più diritto alla pensione ai superstiti i familiari condannati, con sentenza passata in giudicato, per l’omicidio del coniuge.

CUMULO PENSIONE CON ALTRI REDDITI

  • Se il pensionato possiede altri redditi, soggetti ad imposizione fiscale la pensione viene ridotta del:
  • 25% se il pensionato oltre la pensione ha un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo;
  • 40% se il pensionato oltre la pensione ha un reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento minimo;
  • 50% se il pensionato oltre la pensione ha un reddito annuo superiore a cinque volte il trattamento minimo.

ECCEZIONE al cumulo (contitolarità)

Se titolari della pensione sono anche i figli minori studenti o inabili, l’importo può essere cumulato con qualsiasi reddito.

La pensione decorre dal mese successivo alla morte dell’assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.