L'assistenza CGIL quando viene a mancare un congiunto

Il lutto è di per sé uno degli eventi della vita più difficile da affrontare.
Al dolore per la perdita subita, si aggiun
gono gli obblighi burocratici e le domande da presentare per far valere i propri di ritti e quelli della persona che non c’è più. Per gli adempimenti, sia previdenziali che fiscali, non è sufficiente un semplice click, perché ogni persona ha esigenze e necessità differenti.
Per questo la CGIL si prende cura di te, offrendoti un valido supporto attraverso i servizi del Patronato INCA, del CAAF e del Sindacato Pensionati. Mettiamo a tua disposizione l’intero bagaglio delle nostre capacità umane e professionali nel gestire e nell’esigere quei diritti talvolta sconosciuti anche ai diretti interessati.

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Il
Patronato INCA, dal verificarsi del decesso, ti assisterà con gli enti pensionistici, per linoltro della richiesta di pensione di reversibilità al coniuge superstite e per la riscossione dei ratei maturati e non riscos si spettanti agli eredi. TI SARÀ ASSICURATA UNA PUNTUALE ASSISTENZA PER:
le prestazioni collegate alla pensione di reversibilità (assegno al nucleo familiare, mag g iorazione sociale ecc.)
il controllo delle prestazioni pensionistiche già liquidate
le prestazioni del fondo di previdenza complementare
la rendita ai superstiti erogata dall’INAIL in caso di decesso per cause di lavoro.


SUCCESSIONE LEGITTIMA
O TESTAMENTARIA
Il CAAF ti assisterà per svolgere le pratiche di successione, dal verificarsi del decesso del tuo familiare, informandoti sui diritti ereditari, sul diritto di abitazione o di rinuncia all’eredità, predisponendo la dichiarazione da presentare entro 12 mesi dallevento. Sarai guidato e assistito con competenza e professionalità, ottenendo le soluzioni più confacenti alla tua situazione personale o a quella del familiare defunto, usufruendo del servizio a tariffe agevolate più convenienti rispetto a quelle applicate da altri. POTRAI AVVALERTI IN AMBITO FISCALE:

della consulenza sulle spese detraibili o deducibili (dalle spese mediche e di assistenza alle spese funebri, a quelle sostenute per in terventi di recupero del patrimonio edilizio o di risparmio energetico)
della presentazione della dichiarazione dei redditi per conto del defunto o degli eredi, del lobbli go o della facoltà di presentarla per convenien za, oltre al calcolo e al versamento dellIMU
della consulenza sui contratti di locazione, se sei in affitto o se hai ereditato beni immobili locati
della presentazione delle dichiarazioni al
l’INPS, se ti spetta di diritto una o più presta
zioni o l’ottenimento dellISEE per avere accesso a tutte le prestazioni sociali
dell’assistenza in relazione ai rapporti di lavoro domestico (colf o badante).

SOSTEGNO CONCRETO AGLI ANZIANI E ALLE PERSONE IN DIFFICOLTÀ

Lo SPI CGIL, con le sue strutture territoriali, offre un sostegno concreto agli anziani e alle famiglie in difficoltà, per motivi eco no mici, sociali o in caso di convivenza con persone non autosufficienti.
GLI OPERATORI
SPI SVOLGONO:
un servizio di informazione sui diritti anche frutto della contrattazione sociale territoriale
un ascolto attivo dei bisogni, una consulen za e un orientamento verso gli uffici com pe ten ti, appositamente predisposti anche per la compilazione della modulistica ne ces saria.


Assicurazione gratuita di FP CGIL per dipendenti pubblici!

Sapevi che per legge potresti essere ritenuto responsabile di eventuali danni che il tuo lavoro può causare a persone o enti?
Se sei un nostro iscritto, la Funzione Pubblica Cgil ti ha già attivato una polizza assicurativa che non ti costa nulla e che ti tutela per i rischi da colpa grave nel tuo lavoro. Un’assicurazione gratuita che ti tutela adesso, ma anche per il passato e per il futuro. Tutto chiaro e trasparente.

Cosa stai aspettando?

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PIEGHEVOLE

BROCHURE DIGITALE


Come funzionano i congedi parentali

Definizioni

Congedo di maternità

Astensione obbligatoria, anche anticipata, posticipata e flessibile

Congedo di paternità

Astensione obbligatoria da fruire in via autonoma

Congedo di paternità alternativo

Astensione obbligatoria post parto nei casi consentiti al padre in alternativa alla madre

Congedo parentale

Astensione facoltativa

Congedo per malattia del figlio

Astensione per malattia del bambino

Riposi e permessi

Allattamento o altre assenze

CONGEDO DI MATERNITA’

Durata 5 mesi, l’indennità spettante è 80% della retribuzione a cui, in base ai contratti di categoria può arrivare al 100%, con l’integrazione del datore di lavoro.

Astensione dal lavoro obbligatoria

  • Due mesi precedenti la data presunta del parto;
  • Tre mesi dopo il parto.

Astensione dal lavoro anticipata/prorogata

  • Tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli;
  • Interdizione dal lavoro fino al periodo di astensione obbligatoria, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, competenza dell’ASL;
  • Quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, competenza in capo all’Ispettorato del lavoro territoriale;
  • Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, competenza in capo all’Ispettorato del lavoro territoriale.

L’ Ispettorato del lavoro territoriale può inoltre disporre il prolungamento dell’astensione fino al compimento del settimo mese del bambino.

Astensione dal lavoro flessibilità durata 5 mesi

  • Facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.

Previo certificato del ginecologo (del SSN o convenzionato) e un certificato del medico competente, redatto nel corso del settimo mese di gestazione, in cui attestino che la lavoratrice può prestare attività lavorativa nel corso dell’ottavo mese, senza arrecare pregiudizio a sé stessa e al nascituro.

Astensione dal lavoro posticipata

  • Facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso.

Previo certificato del ginecologo (del SSN o convenzionato) e un certificato del medico competente, redatto nel corso del settimo mese di gestazione, in cui attestino che la lavoratrice può prestare attività lavorativa nel corso dell’ottavo mese, senza arrecare pregiudizio a sé stessa e al nascituro fino alla data del parto.

CONGEDO DI PATERNITA’ ALTERNATIVO

In caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, o in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, quest’ultimo ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, anche nel caso in cui si fosse avvalsa della facoltà di astenersi dal lavoro dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso.

CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITA’

Il congedo dal 2022 è strutturale, ha una durata di dieci giorni lavorativi, con l’entrata in vigore del Dlgs 105/2022 il congedo aumenta a 20 giorni in caso di parto plurimo. La fruizione va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i primi 5 mesi successivi. Dal 13 agosto 2022 per effetto del Dlgs 105/2022 sono inclusi i dipendenti pubblici.

Il congedo non è frazionabile a ore e può essere fruito anche in caso di decesso perinatale del figlio.

E’ riconosciuto anche nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo, ed è retribuito al 100%. Per fruire del congedo, il padre deve presentare richiesta scritta al datore di lavoro con un anticipo di almeno 5 giorni dall’inizio dello stesso.

CONGEDO PARENTALE modifica art. 32

Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro dopo il parto. Durata massima del congedo tra i due genitori è di 10 mesi, salvo quanto previsto al punto b:

a) La madre trascorso il periodo di congedo di maternità può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) Il padre può astenersi dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui l’astensione sia di almeno 3 mesi anche non continuativi per un massimo di 11 mesi tra i genitori.

c) Presenza di un solo genitore: il congedo ha una durata pari a 11 mesi (dal 13 agosto 2022, prima erano 10 mesi).

In caso di adozione o affidamento il congedo parentale è fruibile entro i dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, fino al compimento della maggiore età.

Indennità economica modifica art. 34

Ai fini dell’indennità economica, fino al compimento del dodicesimo anno di vita l’indennità è pari al 30% della retribuzione per ciascun genitore per la durata di tre mesi non cedibili.

Ai pubblici dipendenti i primi 30 giorni di congedo parentale sono retribuiti al 100% dello stipendio. I genitori, in alternativa tra loro, hanno diritto ad ulteriori tre mesi di congedo (max sei mesi), fino ad un massimo di 9 mesi retribuiti. In presenza di un solo genitore il periodo riconosciuto complessivamente fruibile è di nove mesi.

Nel caso di affidamento esclusivo ad un solo genitore, spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. La fruizione del congedo parentale dall’entrata in vigore del Dlgs (13 agosto 2022) non riduce le ferie, i riposi e la tredicesima mensilità o gratifica natalizia.

Pertanto, rispetto alla norma precedente il periodo massimo retribuito sale da sei mesi a nove, fino al compimento del dodicesimo anno di età.

I periodi ulteriori ai 9 mesi, e fruiti entro i 12 anni di vita del bambino saranno retribuiti a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Altre caratteristiche

Fino al 12 agosto 2022, per i periodi di congedo oltre i sei mesi ovvero per i periodi fruiti tra i sei anni e gli otto di vita del bambino, è riconosciuta l’indennità economica, purché il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Ai pubblici dipendenti i primi 30 giorni di congedo parentale, se richiesti prima del compimento del sesto anno di vita del bambino, sono retribuiti al 100% dello stipendio; se fruiti per la prima volta dal sesto anno di vita del bambino fino all’ottavo, sono retribuiti a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

In caso di adozione o affidamento, l’indennità è dovuta entro i dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, fino al compimento della maggiore età.

Il prolungamento del congedo, in presenza di minore con handicap in situazione di gravità, è fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino. L’indennità è commisurata al 30% della retribuzione.

CONGEDO PER MALATTIA DEL BAMBINO

È possibile assentarsi dal lavoro, in alternativa all’altro genitore lavoratore, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino per tutto il periodo corrispondente alla malattia; i giorni di assenza dovranno essere giustificati dal certificato di malattia emesso dal pediatra.

L’assenza non è retribuita e non è soggetta a visite fiscali per controlli di malattia del lavoratore.

Ai pubblici dipendenti è riconosciuto il diritto, con un massimo di trenta giorni regolarmente retribuiti per anno per le malattie del bambino fino al terzo anno di vita. Fra i tre anni e il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino è possibile assentarsi dal lavoro 5 giorni ogni anno, per ciascun genitore senza retribuzione anche nel settore pubblico.

L’assenza se comunicata con certificato medico del pediatra dà luogo alla contribuzione figurativa, le modalità di accredito sono determinate da una quota pari al 200% del valore dell’assegno sociale.

RIPOSI E PERMESSI

Nel primo anno di vita del bambino, la madre ha diritto, al rientro al lavoro, di due ore di riposo al giorno, cumulabili se l’orario giornaliero è di almeno 6 ore. Il riposo è di un’ora quando l’orario lavorativo risulta inferiore alle 6 ore.

I periodi di riposo giornalieri possono essere riconosciuti al padre lavoratore quando:

  • I figli risultano affidati solo a lui;
  • In alternativa alla madre lavoratrice dipendente perché rinuncia;
  • Nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, ovvero anche se disoccupata, casalinga;
  • In caso di morte o grave infermità della madre;
  • In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.

Riposi e permessi per i figli con handicap grave modifiche all’art. 42

Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, il genitore può fruire di due ore di riposo giornaliero retribuito.

Dal 13 agosto 2023 sono equiparati al coniuge convivente ai fini della fruizione del congedo straordinario per assistere il coniuge convivente portatore di handicap grave la parte dell’unione civile e il convivente di fatto.

Misura dell’indennità modifiche all’art. 68

Dall’entrata in vigore del Dlgs 105/2022, alle lavoratrici autonome nel caso di complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, è riconosciuta l’indennità economica a partire dai due mesi precedenti il parto.

Congedo parentale modifiche all’art. 69

Limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino il diritto al congedo parentale è esteso ai lavoratori autonomi e ai genitori adottivi o affidatari

Indennità di maternità per le libere professioniste modifiche art. 70

Dall’entrata in vigore del Dlgs 105/2022, alle lavoratrici libere professioniste nel caso di complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, è riconosciuta l’indennità economica a partire dai due mesi precedenti il parto.

Divieto di licenziamento modifiche all’art. 54

Il divieto di licenziamento già sancito nei confronti del padre durante la fruizione del congedo di paternità alternativo è esteso anche durante la fruizione del congedo obbligatorio di paternità.

Modifiche alla legge 81/2017

Disposizioni fiscali e sociali modifiche all’art. 8 Maternità Gestione separata

Ai lavoratori e lavoratrici iscritti alla Gestione separata in via esclusiva e non titolari di pensione, dal 13 agosto 2022 hanno diritto al trattamento economico per congedo parentale per un periodo pari a tre mesi ciascuno entro i primi dodici anni di vita del bambino.

I genitori in alternativa tra loro, sempre entro il dodicesimo anno di vita del bambino, hanno diritto ad ulteriori tre mesi di congedo. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare, tra entrambi i genitori, il limite complessivo di nove mesi.

Il Dlgs 105/2022 ha esteso i benefici per assistere persone con disabilità in situazione di gravità anche ai conviventi di fatto ed ha previsto di sanzionare il datore di lavoro per ogni azione di ostacolo o opposizione alle richieste del lavoratore di lavoro agile, di permessi o congedi, tramite la mancata certificazione della parità di genere.


come richiedere la naspi

Come funzionano gli ammortizzatori sociali (NASPI e DIS-COLL)

NASpI – NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO

A sostegno dei lavoratori che involontariamente hanno perso il lavoro, in vigore dal 1 maggio 2015.

I soggetti interessati sono:

  • Lavoratori dipendenti del settore privato;
  • Apprendisti;
  • Dipendenti pubblici con contratto a tempo determinato;
  • Soci lavoratori, purché abbiano sottoscritto oltre al rapporto di socio anche un contratto di lavoro subordinato;
  • Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • Per gli eventi dal 1° gennaio 2022, la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984.

Sono esclusi:

  • Lavoratori assunti a tempo indeterminato della pubblica amministrazione;
  • Lavoratori agricoli ai quali si continuano ad applicare le disposizioni della legge 247/07 in materia di disoccupazione agricola (OTI);
  • Lavoratori extra comunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
  • Lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • Lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.

I requisiti previsti per accedere alla NASpI sono:

  • Stato di disoccupazione, la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa;
  • Avere almeno 13 settimane, nei quattro anni precedenti, di contribuzione contro la disoccupazione.

Possono richiedere la NASpI anche:

  • Lavoratori che risolvono il rapporto di lavoro tramite accordi conciliativi art. 7 L. 604/66 come modificato dall’art. 1 c. 40 L. 92/2012, ed anche conciliazione agevolata ex art. 6 Dlgs 23/2015 (tutele crescenti);
  • Lavoratori che si avvalgono della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in seguito a rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede aziendale che dista a più di 50 km dalla residenza dello stesso e/o raggiungibile mediamente in più di 80 minuti;
  • Lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa (vedi circolare Inps n° 163 del 2003);
  • Per dimissioni presentate durante il periodo di gestazione e fino al compimento dell’anno del bambino convalidate dalla DTL;
  • Licenziamento disciplinare.

Ammontare

La nuova indennità (NASpI) si calcola sulla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,333; l’importo dell’indennità è pari al 75% della retribuzione media calcolata se inferiore per l’anno 2022 a 1.250,87€.

Nel caso sia superiore, si applica un incremento pari ai 25% del differenziale tra 1.250,87€ e la retribuzione media mensile, con un tetto massimo in pagamento pari a 1360, 77€. L’indennità derivante dalla NASpI è soggetta a imposizione fiscale ma non a contributi.

L’indennità posta in pagamento è ridotta del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

A partire dal 2022 la riduzione partirà dal primo giorno del sesto mese di fruizione, mentre per coloro che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, la riduzione scatterà solo dal primo giorno dell’ottavo mese.

La fruizione dell’indennità dà luogo all’accredito figurativo dei contributi, è previsto un massimale figurativo pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile di NASpi.

La durata

La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego ha una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, per un massimo di 24 mesi. Ai fini della durata non si tiene conto dei periodi contributivi che hanno già dato luogo all’indennità di disoccupazione.

E’ prevista la sospensione dell’indennità, per accettazione di un contratto di lavoro subordinato, di durata non superiore a sei mesi; in caso di accettazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo determinato superiore a sei mesi o se la rioccupazione avviene nel periodo di carenza, il lavoratore decade dalla NASpI.

Tuttavia è possibile cumulare parzialmente l’indennità con il lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato qualora la retribuzione sia inferiore ai limiti previsti per non perdere lo stato di disoccupato, purché entro 30 giorni dall’inizio dell’attività si comunichi all’Inps il reddito.

Anche in caso di attività autonoma, è previsto il cumulo parziale dell’indennità qualora il reddito da lavoro autonomo risulti inferiore ai limiti previsti per non perdere lo stato di disoccupato; entro 30 giorni dall’inizio dell’attività occorre comunicare il reddito all’Inps.

La decorrenza economica della NASpI è dall’ottavo giorno dalla data di licenziamento o dal giorno successivo alla domanda qualora sia presentata dopo l’ottavo.

La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dal licenziamento pena la decadenza.

Autoimprenditorialità

Possibilità di richiedere il pagamento in un’unica soluzione, a titolo di incentivo per l’avvio di attività lavorativa autonoma, impresa individuale o per associarsi in cooperativa, anche nel caso in cui l’attività è preesistente al licenziamento. La domanda deve essere presentata all’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, o qualora preesistente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di NASpI, pena la decadenza dell’indennità.

DIS-COLL – INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE PER I CO.CO.CO.

Prestazione a sostegno dei lavoratori iscritti in Gestione Separata in via esclusiva che hanno perduto involontariamente la propria occupazione.

I soggetti interessati sono:

  • Collaboratori coordinati e continuativi;
  • Assegnisti;
  • Dottorandi di ricerca con borsa di studio;
  • Amministratori, sindaci revisori di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica (assimilati ai collaboratori).

A decorrere dal 2022 è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la Naspi.

Sono esclusi:

  • Titolari di patita IVA;
  • Collaboratori titolari di pensione.

Requisiti:

  • Stato di disoccupazione, la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa;
  • Almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso.

Misura

La misura dell’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali prodotti nell’anno in cui si è verificato l’evento e quello dell’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi pari alla durata del contratto di collaborazione.

L’importo dell’assegno è pari al 75% del reddito medio calcolato se inferiore, per l’anno 2022, a € 1.250.87.

Nel caso sia superiore si applica un incremento pari ai 25% del differenziale tra 1.250,87 € e il reddito medio mensile, con un tetto massimo in pagamento pari a 1360,77 €.

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, l’indennità è ridotta del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del sesto mese.

In caso di attività autonoma, è previsto il cumulo parziale dell’indennità, se il reddito derivante dall’attività è inferiore ai limiti previsti, per non perdere lo stato di disoccupato.

Durata

L’indennità è pagata mensilmente per una durata pari alla metà dei mesi accreditati tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di dodici mesi.

L’indennità è sospesa con rapporto di lavoro subordinato non superiore a 5 giorni, altrimenti decade. La DIS-COLL dal 2022 per il periodo di fruizione, dà luogo all’accredito della contribuzione figurativa; è previsto un massimale figurativo pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della DIS-COLL. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione, termine di decadenza. La prestazione decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione; se presentata oltre tale termine, dal primo giorno successivo alla domanda.


Cos'è la Malattia professionale

La malattia professionale è un evento dannoso che agisce sulla capacità lavorativa della persona e trae origine da cause connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa.

La causa agisce lentamente e per gradi sull’organismo del soggetto e deve risultare in diretta relazione con l’esercizio di determinate attività nelle quali trovare la propria origine.

Per le malattie professionali, quindi, non basta l’occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.

Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).

L’attuale sistema assicurativo riconosce (nell’industria e nel settore agricolo), nelle lavorazioni soggette ad assicurazione, sia le malattie professionali tassativamente elencate dalla legge, le cosiddette malattie professionali “tabellate” (o tecnopatie), sia quelle non espressamente elencate, ma di dimostrata origine professionale (cosiddette malattie professionali “non tabellate”, o malattie correlate al lavoro).

PROCEDURE IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE

  • COSA DEVE FARE IL LAVORATORE?

Il lavoratore deve denunciare la malattia professionale al datore di lavoro, entro il termine di 15 giorni dal manifestarsi dei primi sintomi per non perdere il diritto all’indennità per i giorni precedenti la segnalazione. Per attivare le procedure il lavoratore deve trasmettere al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e, se la malattia ha comportato astensione dal lavoro, i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

  • COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?

La denuncia di malattia professionale deve essere trasmessa dal datore di lavoro unitamente ai riferimenti del certificato medico già tramesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente, entro i 5 giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti i termini per la denuncia va incontro a specifiche sanzioni amministrative. Per le malattie professionali riscontrate ai lavoratori autonomi del settore agricoltura, e ai lavoratori agricoli a tempo determinato, il medico che ha prestato prima assistenza al lavoratore, deve trasmettere telematicamente il certificato-denuncia all’Istituto assicuratore entro 10 giorni dalla data della prima visita medica.

Nel caso di lavoratore che non svolga più attività alle dipendenze di terzi, la richiesta può essere fatta dallo stesso, anche tramite Patronato, allegando la certificazione sanitaria con l’indicazione dell’ultimo lavoro fatto con esposizione a rischio e nominativo del relativo datore di lavori.

IL RICONOSCIMENTO DELLA MALATTIA

L’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL) ha il compito di certificare o meno la presenza della malattia professionale. A questo punto l’iter per il riconoscimento della malattia prevede che il lavoratore venga convocato nella sede Inail di competenza territoriale per essere sottoposto a visita medica.

Accertata l’esistenza di un danno biologico e riconosciuta la malattia professionale il lavoratore incomincerà a percepire un’indennità economica.

Se invece la malattia non viene riconosciuta dall’INAIL il lavoratore ha diritto entro 3 anni e 150 giorni a fare ricorso.

IL DANNO BIOLOGICO

Per danno biologico si intende un danno di natura non patrimoniale. Si verifica nel caso in cui un soggetto sia leso nella propria integrità fisica o psichica. È tale non solo quando sia di carattere permanente, ma finanche nella circostanza in cui abbia la caratteristica di essere reversibile. Dev’essere valutato da un medico-legale e dev’essere valutato indipendentemente dalla capacità del danneggiato di produrre reddito.

L’importanza della tutela

Contattare subito il delegato aziendale che può aiutare ad avere dal Patronato INCA della CGIL l’assistenza e le tutele necessarie.

N.B. Considerare un infortunio o una malattia professionale come semplice malattia, comporta al lavoratore considerevoli danni sia previdenziali che economici.


Cosa fare in caso di Infortunio sul Lavoro

Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa.

Gli elementi integranti l’infortunio sul lavoro sono:

  • La lesione;
  • La causa violenta;
  • L’occasione di lavoro.

Il concetto di “occasione di lavoro” richiede che vi sia un nesso causale tra il lavoro e il verificarsi del rischio cui può conseguire l’infortunio. Il rischio considerato è quello specifico, determinato dalla ragione stessa del lavoro.

L’Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale mediante l’erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e integrative, anche se il datore di lavoro non ha versato regolarmente il premio assicurativo.

SOGGETTI INTERESSATI

Sono tutelati dall’Inail tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di società e cooperative, i medici esposti a Rx, gli apprendisti, i dipendenti che lavorano a computer e registratori di cassa e anche i soggetti appartenenti all’area dirigenziale e gli sportivi professionisti dipendenti.

Sono inoltre tutelati gli artigiani e i lavoratori autonomi dell’agricoltura e i lavoratori parasubordinati che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa.

Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell’assicurazione i componenti dell’equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se esercitati a scopo di diporto.

L’evoluzione dei processi lavorativi e la costante introduzione di tecnologie sempre più avanzate ha imposto l’estensione dell’obbligo assicurativo Inail a quasi tutte le attività della produzione e dei servizi. Dal 2022 l’obbligo assicurativo Inail viene esteso ai lavoratori autonomi dello spettacolo.

PROCEDURE PER FRUIRE DELLE PRESTAZIONI INAIL IN CASO DI INFORTUNIO

In caso di infortunio, anche in itinere e a prescindere dalla prognosi, il lavoratore deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro.

La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche nel caso di lesioni di lieve entità. In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può:

  • Rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro;
  • Recarsi o farsi accompagnare al Pronto Soccorso nell’ospedale più vicino;
  • Rivolgersi al suo medico curante.

In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto l’infortunio.

Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro è obbligato a rilasciare il certificato medico nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.

Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità.

Per assolvere a tale obbligo il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

COSA FARE SE IL DATORE DI LAVORO NON DENUNCIA L’INFORTUNIO

Il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Se il datore di lavoro non dovesse denunciare all’Inail l’infortunio, può farlo il lavoratore recandosi presso la sede Inail competente con la copia del certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, oppure recarsi al Patronato che prenderà in carico la sua Tutela.

INFORTUNIO IN ITINERE

E’ indennizzabile:

  • L’infortunio avvenuto durante il normale tragitto di andata e ritorno fra l’abitazione e il luogo di lavoro, tra due luoghi di lavoro, anche per il pranzo in assenza di mensa aziendale;
  • L’infortunio occorso usando il mezzo di trasporto privato, ma solo se necessitato” perché non utilizzabili mezzi pubblici.

L’importanza della tutela

Contattare subito il delegato aziendale che può aiutare ad avere dal Patronato INCA della CGIL l’assistenza e le tutele necessarie.


Come funziona la Legge 104/92

DEFINIZIONE DI HANDICAP

“E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.”

Il verbale della Commissione degli Invalidi Civili riporta la valutazione dell’Handicap, comprensiva della patologia (da conservare da parte dell’interessato), utile per la richiesta di permessi o congedo, da presentare all’Inps per i dipendenti privati, all’ente di appartenenza per il pubblico dipendente.

Riconoscimento del solo handicap

Sussistono le condizioni art. 3 comma 1(l.104/92)

Riconoscimento gravità handicap

Sussistono le condizioni art.3 comma 3 (l.104/92).

Il riconoscimento della gravità dell’handicap consente ai lavoratori dipendenti pubblici e privati di fruire dei permessi l. 104/91 per sé stessi o per un familiare oppure di fruire del congedo straordinario della durata massima di due anni per familiari.

Sono soggetti legittimati a chiedere i permessi:

  • Il coniuge, l’unito civilmente e il convivente di fatto;
  • Il parente o affine entro il secondo grado, oppure entro il terzo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge del portatore di handicap, abbiano compiuto sessantacinque anni di età oppure siano anche loro affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • Il lavoratore disabile per sé stesso. In tal caso può scegliere o tre giorni al mese, anche frazionati in mezze giornate, o in alternativa due ore di permesso giornaliero, se l’orario di lavoro è di almeno 6 ore al giorno. Con orario inferiore a sei ore giornaliere, ha diritto a un’ora di permesso al giorno;
  • Il familiare che assiste il disabile può beneficiare dei tre giorni di permesso al mese, anche frazionati in mezze giornate o a ore nel rispetto del massimale orario mensile.

Si precisa che la persona portatrice di handicap grave non deve essere ricoverata a tempo pieno.

I genitori naturali, affidatari, adottivi di figli fino a tre anni di età, portatori di handicap grave possono usufruire alternativamente:

  • Dei permessi orari: due ore di permesso giornaliero se l’orario di lavoro è di almeno 6 ore al giorno, altrimenti con orario inferiore, un’ora di permesso giornaliero;
  • Del prolungamento del congedo parentale, fino ad un massimo di tre anni, comunque entro il compimento del dodicesimo anno di età del bambino;
  • Permessi mensili (tre giorni).

Hanno diritto tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche con contratto a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori domestici e a domicilio, sempre che il figlio portator di handicap grave non sia ricoverato a tempo pieno.

CONGEDO STRAORDINARIO DI DURATA BIENNALE

Sono soggetti legittimati a chiedere il congedo straordinario di durata biennale retribuito nell’ordine in cui la legge dispone gli aventi diritto al congedo, purché la persona portatrice di handicap grave non sia ricoverata a tempo pieno:

  • Il coniuge convivente, l’unito civilmente convivente, il convivente di fatto, nel caso manchi, sia deceduto o sia affetto da gravi patologie invalidanti subentrano i genitori anche adottivi;
  • Il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”-“l’unito civilmente convivente”- “ il convivente di fatto”;
  • Se entrambi sono mancanti (coniuge o genitori adottivi), deceduti o affetti da gravi patologie invalidanti si fa riferimento ad uno dei figli conviventi;
  • Nel caso anche i figli conviventi risultino mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti subentrano i fratelli o sorelle conviventi;
  • Se i fratelli e le sorelle conviventi risultano anch’essi mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti rimango per ultimi i parenti e affini fino al terzo grado, sempre conviventi.


Cosa sono gli Invalidi Civili

DEFINIZIONE DI INVALIDO CIVILE

…il cittadino affetto da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie o dismetabolismo, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali che abbiano una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di 18 anni, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa…pari al 74%…non dipendente da guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio…

CHI PUO’ FARE DOMANDA

Tutti i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso della “carta di soggiorno” o del “permesso di soggiorno” di durata non inferiore ad un anno, residenti nel territorio italiano.

ASSEGNO MENSILE

Spetta agli invalidi parziali a cui sia stata riconosciuta un’invalidità lavorativa non inferiore al 74% e non superiore al 99%, di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 67, subordinato allo stato di bisogno economico.

PENSIONE INABILITA’

Concessa a chi ha un riconoscimento sanitario di inabilità totale e permanente al lavoro, percentuale pari al 100%, di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 67, subordinata allo stato di bisogno economico.

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

Riconosciuta ai cittadini totalmente inabili che hanno un riconoscimento pari al 100% e non in grado di deambulare senza l’aiuto di terzi o di svolgere gli atti quotidiani della vita indipendentemente dall’età, dal reddito.

INDENNITÀ DI FREQUENZA

L’indennità di frequenza è riconosciuta ai minorenni, per la sola durata del corso scolastico o del trattamento terapeutico di recupero di riabilitazione ai minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e d anche ai minori ipoacusici che frequentino centri diurni finalizzati al recupero e riabilitazione, frequenza di scuola dell’obbligo, asili nidi e materne pubbliche o private, centri di formazione professionali finalizzati al reinserimento sociale, subordinata al limite reddituale in capo al minore.

CIECHI CIVILI

…coloro che in sede di visita medica presso la competente Commissione sanitaria siano riconosciuti affetti da cecità totale o abbiano un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta, non dipendente da guerra, infortunio sul lavoro o dal servizio…

  • Ciechi assoluti: residuo visivo pari allo zero in entrambi gli occhi;
  • Ciechi parziali: residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi.

CHI PUO’ FARE DOMANDA

Tutti i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso della “carta di soggiorno” o del “permesso di soggiorno” di durata non inferiore ad un anno, residenti sul territorio italiano.

Prestazioni previste:

  • Pensione ciechi civili assoluti e abbiano compiuto il diciottesimo anno di età subordinata allo stato di bisogno economico;
  • Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti indipendentemente dall’età, dal reddito, può essere cumulata con l’indennità che è erogata agli invalidi civili e ai sordomuti, compatibile con l’attività lavorativa;
  • Pensione ciechi parziali, spetta anche ai minori ed è subordinata allo stato di bisogno economico;
  • L’indennità speciale ai ciechi parziali viene erogata al solo titolo della minorazione, indipendentemente dall’età, dal reddito.

SORDI

…si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da guerra, infortunio sul lavoro o dal servizio…

CHI PUO’ FARE DOMANDA

Tutti i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso della “carta di soggiorno” o del “permesso di soggiorno” di durata non inferiore ad un anno, residenti sul territorio italiano.

Prestazioni previste

  • Pensione ai sordomuti che hanno un disagio economico, purché abbiano compiuto 18 anni e non oltre 67;
  • Indennità di comunicazione non soggetta limiti reddituali indipendentemente dall’età, dal reddito ed è compatibile con l’attività lavorativa e il ricovero in istituto può essere cumulata con l’indennità che è erogata agli invalidi civili.

PERSONE SORDOCIECHE

Sono definiti tali i soggetti disabili ai quali sono riconosciute entrambe le minorazioni di cecità e sordità, come disabilità specifica unica. E’ riconosciuta una prestazione, in forma unificata, che comprende le specifiche prestazioni economiche spettanti per le condizioni di cecità e sordità. Alle persone sordocieche continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l’inserimento al lavoro di pertinenza delle due menomazioni riconosciute.


Come funziona la pensione ai superstiti

E’ una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del:

  • Pensionato (pensione di reversibilità) se il defunto era già titolare di pensione diretta (vecchiaia, inabilità, anticipata, supplementare);
  • Lavoratore (pensione indiretta), il diritto ai familiari superstiti spetta a condizione alternativa:
    • Alla data del decesso il deceduto avesse almeno 15 anni di contributi versati;
    • Almeno 5 anni di contributi di cui 3 anni versati nei 5 anni precedenti la data della morte. Ai soli fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, si considerano utili anche i periodi di titolarità dell’assegno di invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.

La pensione spetta ai seguenti familiari:

  • Sempre al coniuge superstite anche se separato, all’unito civilmente;
  • Al coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;
  • Ai figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge) che alla data della morte del genitore, siano:
    • minori di 18 anni ;
    • studenti di scuola media o professionale di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore e che non svolgano attività lavorativa all’atto del decesso. I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un reddito che non faccia perdere la qualifica di studente;
    • studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, a carico del genitore e che non svolgano attività lavorativa all’atto del decesso. I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un reddito che non faccia perdere la qualifica di studente;
    • maggiorenni inabili di qualunque età e a carico del genitore;
  • Ai figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, se alla data del decesso sono minorenni, maggiorenni se inabili o studenti o universitari a carico del genitore deceduto;
  • Nipoti minori equiparati ai figli se a totale carico del nonno o nonna alla data di morte dei medesimi.

In mancanza dei familiari sopra descritti subentrano:

  • I genitori d’età pari o superiore a 65 anni, a totale carico del figlio al momento del decesso e non siano titolari di pensione.

In assenza anche dei genitori subentrano:

  • I fratelli e sorelle celibi e nubili purché inabili, che dimostrino la vivenza a carico del deceduto e non siano titolari di pensione.

La misura della pensione del superstite di assicurato o di pensionato è calcolata sulla base della pensione dovuta ovvero della pensione in pagamento applicando le seguenti percentuali:

  • 60% al coniuge /unito civilmente
  • 80% al coniuge/unito civilmente e un figlio
  • 100% al coniuge/unito civilmente e due o piu’ figli
  • 70% un figlio in assenza del coniuge superstite
  • 80% due figli in assenza del coniuge superstite o al coniuge e un figlio
  • 100% tre o più figli in assenza del coniuge superstite o al coniuge e due figli
  • 15% un genitore
  • 30% due genitori
  • 15% un fratello o sorella
  • 30% due fratelli o sorelle

In base alla legge n. 125 del 27 luglio 2011 non hanno più diritto alla pensione ai superstiti i familiari condannati, con sentenza passata in giudicato, per l’omicidio del coniuge.

CUMULO PENSIONE CON ALTRI REDDITI

  • Se il pensionato possiede altri redditi, soggetti ad imposizione fiscale la pensione viene ridotta del:
  • 25% se il pensionato oltre la pensione ha un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo;
  • 40% se il pensionato oltre la pensione ha un reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento minimo;
  • 50% se il pensionato oltre la pensione ha un reddito annuo superiore a cinque volte il trattamento minimo.

ECCEZIONE al cumulo (contitolarità)

Se titolari della pensione sono anche i figli minori studenti o inabili, l’importo può essere cumulato con qualsiasi reddito.

La pensione decorre dal mese successivo alla morte dell’assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.


sedia a rotelle

Come si percepisce l'assegno di invalidità

Prestazione economica in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

A CHI SPETTA

  • Lavoratori dipendenti privati;
  • Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri), agli iscritti alla Gestione Separata;
  • Lavoratori iscritti ad alcuni fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO).

REQUISITI

Sanitario: richiede un’infermità fisica o mentale, tale da determinare una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore

Amministrativo: 5 anni di contributi, di cui almeno 3 versati nei 5 anni precedenti la domanda.

La pensione è calcolata su un’anzianità contributiva alla data della domanda e non è reversibile.

L’assegno ha validità triennale, alla scadenza se permangono le condizioni sanitarie, l’interessato può presentare richiesta di conferma. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno è confermato automaticamente, indipendentemente dalla presentazione di rinnovo.

Al compimento dell’età pensionabile può essere trasformato in pensione di vecchiaia se risultano soddisfatti tutti requisiti previsti.

L’assegno di invalidità è compatibile con redditi da lavoro, tuttavia è soggetto a riduzione nel caso in cui il titolare percepisca redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa.

Qualora i redditi posseduti superino:

  • 4 volte il trattamento minimo Inps: l’assegno avrà una riduzione pari al 25%;
  • 5 volte il trattamento minimo Inps: l’assegno avrà una riduzione pari al 50%.

L’assegno decorre dal mese successivo al quello di presentazione della domanda.