Digita CGIL: l’app gratuita per semplificare la gestione fiscale e dei servizi CGIL
Gestire documenti, scadenze fiscali, comunicazioni e appuntamenti con i servizi CGIL è ancora più semplice con Digita CGIL, l’app gratuita pensata per accompagnare iscritte, iscritti, lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati nella gestione delle proprie pratiche, tutto diventa più accessibile direttamente dal proprio dispositivo.
Come FP CGIL Emilia-Romagna, riteniamo importante promuovere strumenti che rendano più semplice il rapporto con i servizi, riducano i tempi di gestione e permettano a ciascuna persona di avere sempre a disposizione informazioni, documenti e scadenze in modo chiaro e ordinato.
Cos’è Digita CGIL
Digita CGIL è un servizio digitale gratuito che consente di gestire in maniera semplice e sicura diversi aspetti legati al mondo fiscale e ai servizi CGIL. Attraverso l’app è possibile ricevere aggiornamenti, prenotare servizi, organizzare documenti e pratiche, controllare avvisi e scadenze personalizzate.
L’obiettivo è offrire uno strumento pratico, accessibile e utile nella vita quotidiana, capace di semplificare il rapporto con i servizi CGIL e di rendere più immediata la gestione delle proprie necessità fiscali e amministrative.
Cosa si può fare con l’app Digita CGIL
All’interno di Digita CGIL è possibile accedere a diverse funzionalità pensate per rendere più facile l’organizzazione delle proprie pratiche.
L’app permette di ricevere aggiornamenti e comunicazioni, così da restare sempre informati sulle novità e sulle scadenze più importanti. È inoltre possibile prenotare servizi con un click, evitando passaggi inutili e rendendo più rapido il contatto con le strutture competenti.
Un’altra funzione particolarmente utile riguarda la possibilità di gestire scadenze e avvisi, così da non perdere appuntamenti fiscali o comunicazioni importanti. Digita CGIL consente anche di organizzare documenti e pratiche, mantenendo tutto a portata di mano in un unico spazio digitale.
A tutto questo si aggiunge un supporto dedicato, pensato per accompagnare le persone nell’utilizzo del servizio e nella gestione delle proprie esigenze.
Come registrarsi a Digita CGIL
L’adesione al servizio Digita CGIL è interamente gratuita. Per registrarsi è sufficiente seguire pochi semplici passaggi.
Per prima cosa occorre andare alla pagina di adesione al servizio, quindi inserire il proprio codice fiscale e il PIN personale consegnato dalla struttura di riferimento. Al primo accesso sarà necessario confermare alcuni dati di base e impostare una password personale, che servirà per accedere in modo sicuro all’app.
I codici di accesso sono strettamente personali. In caso di smarrimento del documento contenente il PIN prima della registrazione, è importante contattare subito la struttura CGIL di riferimento.
Un servizio gratuito, semplice e sicuro
Digita CGIL nasce per rendere più semplice la vita delle persone che si rivolgono ai servizi CGIL. La possibilità di avere scadenze, documenti, comunicazioni e prenotazioni sempre disponibili sul proprio dispositivo rappresenta un aiuto concreto nella gestione quotidiana delle pratiche fiscali e amministrative.
Come FP CGIL Emilia-Romagna, invitiamo lavoratrici, lavoratori, iscritte e iscritti a scoprire e utilizzare questo strumento gratuito, rivolgendosi sempre con fiducia ai servizi CGIL, fondati su efficienza, serietà, competenza e impegno sociale.
Scarica Digita CGIL
L’app Digita CGIL è disponibile su App Store e Google Play. È inoltre possibile accedere alle informazioni sul servizio attraverso il sito Digitacgil.it.
Scaricare l’app significa avere un supporto semplice e immediato per gestire meglio il proprio mondo fiscale e i servizi CGIL, direttamente dal proprio smartphone o tablet.
Bonus nuovi nati 2026: al via le domande per il contributo da 1.000 euro
È aperto il servizio INPS per la presentazione delle domande relative al Bonus nuovi nati 2026, il contributo economico una tantum di 1.000 euro per ogni figlia o figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.
Si tratta di una misura destinata alle famiglie in possesso di specifici requisiti di cittadinanza, soggiorno, residenza e condizione economica. La domanda deve essere presentata nei tempi previsti e può essere inoltrata anche con il supporto del Patronato INCA CGIL, che offre assistenza gratuita nella verifica dei requisiti e nella compilazione della richiesta.
A chi spetta il Bonus nuovi nati 2026
Il contributo può essere richiesto da uno dei genitori per ogni figlia o figlio nato, adottato o entrato in famiglia in affidamento preadottivo nel corso del 2026.
Possono beneficiarne i cittadini italiani, i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o i loro familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
Il bonus è inoltre rivolto ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure ai titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Rientrano tra i possibili beneficiari anche i titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per più di sei mesi.
Alla data di presentazione della domanda, il genitore richiedente deve essere residente in Italia.
Requisito ISEE: soglia massima di 40.000 euro
Per accedere al Bonus nuovi nati 2026 è necessario avere un ISEE specifico per prestazioni familiari e per l’inclusione non superiore a 40.000 euro.
Ai fini della verifica della soglia ISEE, gli eventuali importi percepiti a titolo di Assegno unico e universale non devono essere considerati. L’erogazione del Bonus nuovi nati, inoltre, non viene conteggiata nella determinazione del reddito.
Quando presentare la domanda
La domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla nascita, dall’adozione o dall’ingresso in famiglia della bambina o del bambino.
Per gli eventi avvenuti prima dell’apertura del servizio, fissata al 14 aprile 2026, la richiesta deve essere inoltrata entro il 12 agosto 2026.
Rispettare le scadenze è fondamentale per non perdere il diritto al contributo.
Come fare domanda per il Bonus nuovi nati
La richiesta può essere presentata attraverso i canali telematici dell’INPS, tramite Contact Center oppure con il supporto del Patronato INCA CGIL.
Rivolgersi all’INCA CGIL consente di ricevere assistenza gratuita, verificare correttamente i requisiti e avere un supporto completo nella presentazione della domanda.
Come FP CGIL Emilia-Romagna ribadiamo l’importanza di garantire a lavoratrici, lavoratori, famiglie e cittadini un accesso pieno e consapevole ai propri diritti. Allo stesso tempo, confermiamo il nostro giudizio critico sulle politiche basate esclusivamente sui bonus: misure frammentate e occasionali non possono sostituire interventi strutturali a sostegno della genitorialità, dei servizi pubblici, del welfare e della stabilità economica delle famiglie.
Per non perdere questa opportunità, è possibile rivolgersi alla sede INCA CGIL più vicina.

Pensioni di vecchiaia, l’INPS riconosce l’errore
La CGIL aveva ragione: sulle pensioni di vecchiaia l’INPS riconosce l’errore e fa marcia indietro. L’interpretazione errata riguardava la revisione delle aliquote di rendimento applicate al calcolo delle pensioni dei dipendenti pubblici iscritti alle gestioni Cpdel, Cps, Cpi e Cpug. La lettura sbagliata aveva portato a liquidare in modo improprio numerose pensioni di vecchiaia, che ora verranno riliquidate.
CGIL e categorie (FP, FLC e SPI) avevano denunciato, già nell’estate 2025, l’errata interpretazione dell’Istituto, evidenziando gli effetti penalizzanti per lavoratrici e lavoratori pubblici. Il messaggio INPS (n. 2491) del 25 agosto 2025, infatti, affermava che, a seguito dell’innalzamento del limite ordinamentale a 67 anni stabilito dalla legge di Bilancio 2025, tutte le pensioni anticipate erogate prima di tale età avrebbero subìto i tagli alle aliquote di rendimento.
L’INPS corre ora quindi ai ripari, riconoscendo di aver erroneamente esteso l’applicazione delle nuove aliquote, prevista per le pensioni anticipate, anche a tipologie di pensione di vecchiaia che non rientravano nel perimetro normativo.
In particolare, erano state coinvolte le pensioni di vecchiaia differita (ossia quelle liquidate al compimento dei 67 anni a ex dipendenti pubblici cessati dal servizio in un momento precedente alla maturazione del diritto) e le pensioni in cumulo nei casi in cui la gestione pubblica non risultava essere l’ultima gestione assicurativa.
Una scelta che ha determinato una riduzione ingiustificata degli assegni pensionistici e che è stata immediatamente contestata dal sindacato, sul piano sia politico sia tecnico, anche grazie al lavoro dei patronati del raggruppamento Cepa, chiamati a gestire i singoli casi di lavoratrici e lavoratori che si sono trovati con pensioni decurtate in assenza di un fondamento legittimo.
L’intervento positivo del ministero del Lavoro ha portato l’INPS a un chiarimento definitivo con il messaggio n. 787 del 5 marzo 2026: le nuove aliquote di rendimento si applicano esclusivamente alle pensioni anticipate e non alle pensioni di vecchiaia. Un passaggio che ristabilisce la corretta applicazione della normativa, confermando la fondatezza delle denunce avanzate dalla CGIL e dalle categorie del lavoro pubblico.
L’INPS dovrà ora procedere al riesame d’ufficio delle pensioni già liquidate con criteri errati, riconoscendo ai pensionati interessati tutte le differenze economiche maturate, comprensive degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Dovranno inoltre essere annullati gli eventuali indebiti e accolti in autotutela i ricorsi pendenti.
Resta aperto, tuttavia, un tema più generale. Le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2024 sulle aliquote di rendimento continuano a presentare rilevanti criticità, anche sotto il profilo della possibile incostituzionalità, oggetto di specifiche iniziative legali già avviate.
In un contesto in cui, nei prossimi anni, saranno circa 700 mila le lavoratrici e i lavoratori pubblici coinvolti nei processi di uscita dal lavoro, diventa ancora più urgente garantire certezza delle regole, correttezza delle applicazioni e piena tutela dei diritti previdenziali.
CGIL, FP, FLC e SPI continueranno a monitorare l’attuazione delle riliquidazioni e a sostenere tutte le azioni necessarie per difendere le pensioni del lavoro pubblico. Prosegue inoltre la vertenza sul TFS/TFR, anche alla luce dell’ordinanza n. 25 della Corte, che richiama il governo a intervenire entro gennaio 2027 per superare un meccanismo che continua a penalizzare lavoratrici e lavoratori pubblici al momento dell’uscita dal lavoro.
Congedi parentali 2025: tutto quello che devi sapere
I congedi parentali sono un diritto fondamentale per i lavoratori che diventano genitori. Permettono di conciliare al meglio vita familiare e professionale, garantendo il tempo necessario per accudire i figli nei primi anni di vita.
Se vuoi sapere come funzionano i congedi parentali, chi può richiederli, per quanto tempo e quali sono le retribuzioni previste, scarica la nostra guida completa. Nel documento troverai tutte le informazioni aggiornate in modo chiaro e dettagliato.
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Prendersi cura della famiglia è importante, ed è essenziale conoscere i propri diritti. Scarica subito la guida per avere tutte le risposte di cui hai bisogno!
Bonus Mamme 2025: il decreto attuativo ancora bloccato, lavoratrici penalizzate
A due mesi dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, il Governo non ha ancora adottato il decreto attuativo necessario per rendere operativo il Bonus Mamme 2025. Questo ritardo impedisce a molte lavoratrici madri di beneficiare dell’esonero contributivo previsto, causando incertezza e disagi per migliaia di famiglie.
Cosa prevede il Bonus Mamme 2025?
La misura, introdotta con la Legge di Bilancio 2024 e poi modificata con la Manovra 2025, prevede un esonero contributivo per:
✅ Lavoratrici dipendenti (con contratto a tempo indeterminato, escluse le lavoratrici domestiche).
✅ Lavoratrici autonome (novità del 2025).
✅ Madri di due o più figli, fino al compimento del 10° anno di età del più piccolo.
✅ Madri di tre o più figli, fino al compimento del 18° anno del più piccolo (dal 2027).
L’agevolazione è riservata alle lavoratrici con un reddito imponibile non superiore a 40.000 euro annui e prevede un tetto massimo di 3.000 euro annui di esonero contributivo fino al 31 dicembre 2026.
Dov’è il decreto attuativo?
Nonostante la normativa sia entrata in vigore, il mancato decreto attuativo blocca di fatto l’accesso al Bonus Mamme 2025. Senza questo provvedimento, non sono ancora state definite le modalità per richiedere l’agevolazione, lasciando nel limbo migliaia di lavoratrici aventi diritto.
Cosa chiediamo al Governo?
La CGIL sollecita l’emanazione immediata del decreto attuativo e misure correttive per garantire un accesso equo al bonus:
📌 Riconoscere gli arretrati alle lavoratrici con 2 figli, comprese quelle con contratto a tempo determinato e le lavoratrici autonome.
📌 Estendere l’esonero contributivo anche alle lavoratrici domestiche, attualmente escluse dalla misura.
📌 Superare le criticità della normativa, che avvantaggia maggiormente chi ha redditi più elevati.
Servono vere politiche di sostegno alla genitorialità
Il Bonus Mamme 2025 è solo una delle misure necessarie per migliorare le condizioni delle lavoratrici madri. Occorre investire in servizi per l’infanzia, con asili nido accessibili e politiche di conciliazione lavoro-famiglia realmente efficaci.
Non possiamo aspettare oltre: il decreto deve essere approvato subito!
Cosa fare in caso di infortuni o malattie professionali: una guida
Se pensi di avere problemi di salute causati dal tuo lavoro, vieni al Patronato Inca Cgil e potrai ottenere il riconoscimento delle TUE tutele.
In caso di infortunio o malattia professionale il Patronato Inca Cgil ti assiste nel percorso di riconoscimento delle tutele derivanti dai danni da lavoro.
INFORTUNIO SUL LAVORO E IN ITINERE
Se ti fai male mentre stai lavorando o hai un incidente stradale nel tragitto casa-lavoro, lavoro-casa o quando ti sposti da un sito produttivo ad un altro,
ricorda
è importante recarsi al Patronato Inca con la documentazione rilasciata dal Pronto Soccorso, che si attiverà nei confronti dell’Inail. Troverai esperienza e professionalità, sia in ambito amministrativo che medico legale.
MALATTIE PROFESSIONALI
La malattia per essere professionale de ve essere contratta a causa e durante il lavoro.
I RISCHI presenti negli ambienti di lavoro, nel tempo, possono provocare danni alla salute:
• DANNI ALL’APPARATO MUSCOLOSCHELETRICO
Ripetitività dei movimenti, movimentazione manuale carichi, sovraccarico degli arti superiori, vibrazioni, posture incongrue possono provocare ernie dicali, sindrome tunnel carpale, tendinopatia alle spalle, meniscopatia ecc.
• TUMORI PROFESSIONALI
Prodotti chimici e agenti fisici rappresentano un significativo rischio per la salute dei lavoratori e delle lavoratrici; le polveri del legno e del cuoio, i raggi solari, i pesticidi, i fitofarmaci, le radiazioni ionizzanti sono fattori che possono provocare vari tipi di tumore al polmone, alla vescica, ai seni paranasali, al colon, al seno, alcune forme di leucemia ecc.
• STRESS DA LAVORO CORRELATO
Ritmi e organizzazione del lavoro, condizioni ambientali, conflitti e vessazioni possono provocare stress e il manifestarsi di disturbi ansiosi, insonnia e senso di inadeguatezza e, inoltre, influire sul l’attenzione e aumentare il rischio di infortunio mentre stai svolgendo la tua mansione.
Se pensi che il tuo problema di salute sia causato dal lavoro, all’Inca trovi personale esperto e medici in grado di valutare il tuo caso, attivare il percorso per il riconoscimento di malattia professionale.
LE TUTELE DELL’INAIL
Il riconoscimento di un infortunio o di una malattia professionale può comportare l’attribuzione di un punteggio di postumi permanenti, dal quale possono derivare riconoscimenti di natura economica:
- Postumi dal 6% al 15%: indennizzo in capitale, pagamentouna tantum
- Postumi dal 16% al 100%: costituzione di una rendita mensile
…E UNA VOLTA OTTENUTO IL RICONOSCIMENTO DALL’INAIL?
INFORTUNIO
PUOI RICHIEDERE L’AGGRAVAMENTO FINO A 10 ANNI DALL’EVENTO
MALATTIA PROFESSIONALE
PUOI RICHIEDERE L’AGGRAVAMENTO FINO A 15 ANNI DALLA DENUNCIA
L'assistenza CGIL quando viene a mancare un congiunto
Il lutto è di per sé uno degli eventi della vita più difficile da affrontare.
Al dolore per la perdita subita, si aggiungono gli obblighi burocratici e le domande da presentare per far valere i propri di ritti e quelli della persona che non c’è più. Per gli adempimenti, sia previdenziali che fiscali, non è sufficiente un semplice click, perché ogni persona ha esigenze e necessità differenti.
Per questo la CGIL si prende cura di te, offrendoti un valido supporto attraverso i servizi del Patronato INCA, del CAAF e del Sindacato Pensionati. Mettiamo a tua disposizione l’intero bagaglio delle nostre capacità umane e professionali nel gestire e nell’esigere quei diritti talvolta sconosciuti anche ai diretti interessati.
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Il Patronato INCA, dal verificarsi del decesso, ti assisterà con gli enti pensionistici, per l’inoltro della richiesta di pensione di reversibilità al coniuge superstite e per la riscossione dei ratei maturati e non riscos si spettanti agli eredi. TI SARÀ ASSICURATA UNA PUNTUALE ASSISTENZA PER:
le prestazioni collegate alla pensione di re–versibilità (assegno al nucleo familiare, mag – g iorazione sociale ecc.)
il controllo delle prestazioni pensionistiche già liquidate
le prestazioni del fondo di previdenza com–plementare
la rendita ai superstiti erogata dall’INAIL in caso di decesso per cause di lavoro.
SUCCESSIONE LEGITTIMA O TESTAMENTARIA
Il CAAF ti assisterà per svolgere le pratiche di successione, dal verificarsi del decesso del tuo familiare, informandoti sui diritti ereditari, sul diritto di abitazione o di rinuncia all’eredità, predisponendo la dichiarazione da presentare entro 12 mesi dall’evento. Sarai guidato e assistito con competenza e professionalità, ottenendo le soluzioni più confacenti alla tua situazione personale o a quella del familiare defunto, usufruendo del servizio a tariffe agevolate più convenienti rispetto a quelle applicate da altri. POTRAI AVVALERTI IN AMBITO FISCALE:
della consulenza sulle spese detraibili o de–ducibili (dalle spese mediche e di assistenza alle spese funebri, a quelle sostenute per in –terventi di recupero del patrimonio edilizio o di risparmio energetico)
della presentazione della dichiarazione dei redditi per conto del defunto o degli eredi, del l’obbli go o della facoltà di presentarla per convenien za, oltre al calcolo e al versamento dell’IMU
della consulenza sui contratti di locazione, se sei in affitto o se hai ereditato beni im–mobili locati
della presentazione delle dichiarazioni al–
l’INPS, se ti spetta di diritto una o più presta –zioni o l’ottenimento dell’ISEE per avere ac–cesso a tutte le prestazioni sociali
dell’assistenza in relazione ai rapporti di la–voro domestico (colf o badante).
SOSTEGNO CONCRETO AGLI ANZIANI E ALLE PERSONE IN DIFFICOLTÀ
Lo SPI CGIL, con le sue strutture territoriali, offre un sostegno concreto agli anziani e alle famiglie in difficoltà, per motivi eco –no mici, sociali o in caso di convivenza con persone non autosufficienti.
GLI OPERATORI SPI SVOLGONO:
un servizio di informazione sui diritti anche frutto della contrattazione sociale territo–riale
un ascolto attivo dei bisogni, una consulen –za e un orientamento verso gli uffici com –pe ten ti, appositamente predisposti anche per la compilazione della modulistica ne –ces saria.
Assicurazione gratuita di FP CGIL per dipendenti pubblici!
Sapevi che per legge potresti essere ritenuto responsabile di eventuali danni che il tuo lavoro può causare a persone o enti?
Se sei un nostro iscritto, la Funzione Pubblica Cgil ti ha già attivato una polizza assicurativa che non ti costa nulla e che ti tutela per i rischi da colpa grave nel tuo lavoro. Un’assicurazione gratuita che ti tutela adesso, ma anche per il passato e per il futuro. Tutto chiaro e trasparente.
Cosa stai aspettando?
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FUNZIONI CENTRALI
- Sei un lavoratore di uno degli enti o delle aziende delle Funzioni Centrali?
- Sei un dipendente di un Ministero, di un’Agenzia Fiscale o di un Ente pubblico non economico?
SICUREZZA E DIFESA
FUNZIONI LOCALI
- Sei un dipendente di uno degli enti o delle aziende delle Autonomie Locali?
- Sei un dipendente di una Regione, Comune, Provincia o Città Metropolitana?
- Sei un lavoratore della Polizia Locale?
SANITÀ PUBBLICA
- Sei un professionista sanitario pubblico?
- Sei un operatore dei servizi assistenziali pubblici?
- Lavori in Sanità Pubblica ma non sei un professionista sanitario o un operatore dei servizi assistenziali?
Come funzionano i congedi parentali
Definizioni
Congedo di maternità
Astensione obbligatoria, anche anticipata, posticipata e flessibile
Congedo di paternità
Astensione obbligatoria da fruire in via autonoma
Congedo di paternità alternativo
Astensione obbligatoria post parto nei casi consentiti al padre in alternativa alla madre
Congedo parentale
Astensione facoltativa
Congedo per malattia del figlio
Astensione per malattia del bambino
Riposi e permessi
Allattamento o altre assenze
CONGEDO DI MATERNITA’
Durata 5 mesi, l’indennità spettante è 80% della retribuzione a cui, in base ai contratti di categoria può arrivare al 100%, con l’integrazione del datore di lavoro.
Astensione dal lavoro obbligatoria
- Due mesi precedenti la data presunta del parto;
- Tre mesi dopo il parto.
Astensione dal lavoro anticipata/prorogata
- Tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli;
- Interdizione dal lavoro fino al periodo di astensione obbligatoria, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, competenza dell’ASL;
- Quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, competenza in capo all’Ispettorato del lavoro territoriale;
- Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, competenza in capo all’Ispettorato del lavoro territoriale.
L’ Ispettorato del lavoro territoriale può inoltre disporre il prolungamento dell’astensione fino al compimento del settimo mese del bambino.
Astensione dal lavoro flessibilità durata 5 mesi
- Facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.
Previo certificato del ginecologo (del SSN o convenzionato) e un certificato del medico competente, redatto nel corso del settimo mese di gestazione, in cui attestino che la lavoratrice può prestare attività lavorativa nel corso dell’ottavo mese, senza arrecare pregiudizio a sé stessa e al nascituro.
Astensione dal lavoro posticipata
- Facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso.
Previo certificato del ginecologo (del SSN o convenzionato) e un certificato del medico competente, redatto nel corso del settimo mese di gestazione, in cui attestino che la lavoratrice può prestare attività lavorativa nel corso dell’ottavo mese, senza arrecare pregiudizio a sé stessa e al nascituro fino alla data del parto.
CONGEDO DI PATERNITA’ ALTERNATIVO
In caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, o in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, quest’ultimo ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, anche nel caso in cui si fosse avvalsa della facoltà di astenersi dal lavoro dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso.
CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITA’
Il congedo dal 2022 è strutturale, ha una durata di dieci giorni lavorativi, con l’entrata in vigore del Dlgs 105/2022 il congedo aumenta a 20 giorni in caso di parto plurimo. La fruizione va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i primi 5 mesi successivi. Dal 13 agosto 2022 per effetto del Dlgs 105/2022 sono inclusi i dipendenti pubblici.
Il congedo non è frazionabile a ore e può essere fruito anche in caso di decesso perinatale del figlio.
E’ riconosciuto anche nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo, ed è retribuito al 100%. Per fruire del congedo, il padre deve presentare richiesta scritta al datore di lavoro con un anticipo di almeno 5 giorni dall’inizio dello stesso.
CONGEDO PARENTALE modifica art. 32
Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro dopo il parto. Durata massima del congedo tra i due genitori è di 10 mesi, salvo quanto previsto al punto b:
a) La madre trascorso il periodo di congedo di maternità può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) Il padre può astenersi dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui l’astensione sia di almeno 3 mesi anche non continuativi per un massimo di 11 mesi tra i genitori.
c) Presenza di un solo genitore: il congedo ha una durata pari a 11 mesi (dal 13 agosto 2022, prima erano 10 mesi).
In caso di adozione o affidamento il congedo parentale è fruibile entro i dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, fino al compimento della maggiore età.
Indennità economica modifica art. 34
Ai fini dell’indennità economica, fino al compimento del dodicesimo anno di vita l’indennità è pari al 30% della retribuzione per ciascun genitore per la durata di tre mesi non cedibili.
Ai pubblici dipendenti i primi 30 giorni di congedo parentale sono retribuiti al 100% dello stipendio. I genitori, in alternativa tra loro, hanno diritto ad ulteriori tre mesi di congedo (max sei mesi), fino ad un massimo di 9 mesi retribuiti. In presenza di un solo genitore il periodo riconosciuto complessivamente fruibile è di nove mesi.
Nel caso di affidamento esclusivo ad un solo genitore, spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. La fruizione del congedo parentale dall’entrata in vigore del Dlgs (13 agosto 2022) non riduce le ferie, i riposi e la tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
Pertanto, rispetto alla norma precedente il periodo massimo retribuito sale da sei mesi a nove, fino al compimento del dodicesimo anno di età.
I periodi ulteriori ai 9 mesi, e fruiti entro i 12 anni di vita del bambino saranno retribuiti a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Altre caratteristiche
Fino al 12 agosto 2022, per i periodi di congedo oltre i sei mesi ovvero per i periodi fruiti tra i sei anni e gli otto di vita del bambino, è riconosciuta l’indennità economica, purché il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Ai pubblici dipendenti i primi 30 giorni di congedo parentale, se richiesti prima del compimento del sesto anno di vita del bambino, sono retribuiti al 100% dello stipendio; se fruiti per la prima volta dal sesto anno di vita del bambino fino all’ottavo, sono retribuiti a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
In caso di adozione o affidamento, l’indennità è dovuta entro i dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, fino al compimento della maggiore età.
Il prolungamento del congedo, in presenza di minore con handicap in situazione di gravità, è fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino. L’indennità è commisurata al 30% della retribuzione.
CONGEDO PER MALATTIA DEL BAMBINO
È possibile assentarsi dal lavoro, in alternativa all’altro genitore lavoratore, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino per tutto il periodo corrispondente alla malattia; i giorni di assenza dovranno essere giustificati dal certificato di malattia emesso dal pediatra.
L’assenza non è retribuita e non è soggetta a visite fiscali per controlli di malattia del lavoratore.
Ai pubblici dipendenti è riconosciuto il diritto, con un massimo di trenta giorni regolarmente retribuiti per anno per le malattie del bambino fino al terzo anno di vita. Fra i tre anni e il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino è possibile assentarsi dal lavoro 5 giorni ogni anno, per ciascun genitore senza retribuzione anche nel settore pubblico.
L’assenza se comunicata con certificato medico del pediatra dà luogo alla contribuzione figurativa, le modalità di accredito sono determinate da una quota pari al 200% del valore dell’assegno sociale.
RIPOSI E PERMESSI
Nel primo anno di vita del bambino, la madre ha diritto, al rientro al lavoro, di due ore di riposo al giorno, cumulabili se l’orario giornaliero è di almeno 6 ore. Il riposo è di un’ora quando l’orario lavorativo risulta inferiore alle 6 ore.
I periodi di riposo giornalieri possono essere riconosciuti al padre lavoratore quando:
- I figli risultano affidati solo a lui;
- In alternativa alla madre lavoratrice dipendente perché rinuncia;
- Nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, ovvero anche se disoccupata, casalinga;
- In caso di morte o grave infermità della madre;
- In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
Riposi e permessi per i figli con handicap grave modifiche all’art. 42
Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, il genitore può fruire di due ore di riposo giornaliero retribuito.
Dal 13 agosto 2023 sono equiparati al coniuge convivente ai fini della fruizione del congedo straordinario per assistere il coniuge convivente portatore di handicap grave la parte dell’unione civile e il convivente di fatto.
Misura dell’indennità modifiche all’art. 68
Dall’entrata in vigore del Dlgs 105/2022, alle lavoratrici autonome nel caso di complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, è riconosciuta l’indennità economica a partire dai due mesi precedenti il parto.
Congedo parentale modifiche all’art. 69
Limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino il diritto al congedo parentale è esteso ai lavoratori autonomi e ai genitori adottivi o affidatari
Indennità di maternità per le libere professioniste modifiche art. 70
Dall’entrata in vigore del Dlgs 105/2022, alle lavoratrici libere professioniste nel caso di complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, è riconosciuta l’indennità economica a partire dai due mesi precedenti il parto.
Divieto di licenziamento modifiche all’art. 54
Il divieto di licenziamento già sancito nei confronti del padre durante la fruizione del congedo di paternità alternativo è esteso anche durante la fruizione del congedo obbligatorio di paternità.
Modifiche alla legge 81/2017
Disposizioni fiscali e sociali modifiche all’art. 8 Maternità Gestione separata
Ai lavoratori e lavoratrici iscritti alla Gestione separata in via esclusiva e non titolari di pensione, dal 13 agosto 2022 hanno diritto al trattamento economico per congedo parentale per un periodo pari a tre mesi ciascuno entro i primi dodici anni di vita del bambino.
I genitori in alternativa tra loro, sempre entro il dodicesimo anno di vita del bambino, hanno diritto ad ulteriori tre mesi di congedo. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare, tra entrambi i genitori, il limite complessivo di nove mesi.
Il Dlgs 105/2022 ha esteso i benefici per assistere persone con disabilità in situazione di gravità anche ai conviventi di fatto ed ha previsto di sanzionare il datore di lavoro per ogni azione di ostacolo o opposizione alle richieste del lavoratore di lavoro agile, di permessi o congedi, tramite la mancata certificazione della parità di genere.
Come funzionano gli ammortizzatori sociali (NASPI e DIS-COLL)
NASpI – NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO
A sostegno dei lavoratori che involontariamente hanno perso il lavoro, in vigore dal 1 maggio 2015.
I soggetti interessati sono:
- Lavoratori dipendenti del settore privato;
- Apprendisti;
- Dipendenti pubblici con contratto a tempo determinato;
- Soci lavoratori, purché abbiano sottoscritto oltre al rapporto di socio anche un contratto di lavoro subordinato;
- Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- Per gli eventi dal 1° gennaio 2022, la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984.
Sono esclusi:
- Lavoratori assunti a tempo indeterminato della pubblica amministrazione;
- Lavoratori agricoli ai quali si continuano ad applicare le disposizioni della legge 247/07 in materia di disoccupazione agricola (OTI);
- Lavoratori extra comunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
- Lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- Lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.
I requisiti previsti per accedere alla NASpI sono:
- Stato di disoccupazione, la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa;
- Avere almeno 13 settimane, nei quattro anni precedenti, di contribuzione contro la disoccupazione.
Possono richiedere la NASpI anche:
- Lavoratori che risolvono il rapporto di lavoro tramite accordi conciliativi art. 7 L. 604/66 come modificato dall’art. 1 c. 40 L. 92/2012, ed anche conciliazione agevolata ex art. 6 Dlgs 23/2015 (tutele crescenti);
- Lavoratori che si avvalgono della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in seguito a rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede aziendale che dista a più di 50 km dalla residenza dello stesso e/o raggiungibile mediamente in più di 80 minuti;
- Lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa (vedi circolare Inps n° 163 del 2003);
- Per dimissioni presentate durante il periodo di gestazione e fino al compimento dell’anno del bambino convalidate dalla DTL;
- Licenziamento disciplinare.
Ammontare
La nuova indennità (NASpI) si calcola sulla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,333; l’importo dell’indennità è pari al 75% della retribuzione media calcolata se inferiore per l’anno 2022 a 1.250,87€.
Nel caso sia superiore, si applica un incremento pari ai 25% del differenziale tra 1.250,87€ e la retribuzione media mensile, con un tetto massimo in pagamento pari a 1360, 77€. L’indennità derivante dalla NASpI è soggetta a imposizione fiscale ma non a contributi.
L’indennità posta in pagamento è ridotta del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
A partire dal 2022 la riduzione partirà dal primo giorno del sesto mese di fruizione, mentre per coloro che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, la riduzione scatterà solo dal primo giorno dell’ottavo mese.
La fruizione dell’indennità dà luogo all’accredito figurativo dei contributi, è previsto un massimale figurativo pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile di NASpi.
La durata
La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego ha una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, per un massimo di 24 mesi. Ai fini della durata non si tiene conto dei periodi contributivi che hanno già dato luogo all’indennità di disoccupazione.
E’ prevista la sospensione dell’indennità, per accettazione di un contratto di lavoro subordinato, di durata non superiore a sei mesi; in caso di accettazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo determinato superiore a sei mesi o se la rioccupazione avviene nel periodo di carenza, il lavoratore decade dalla NASpI.
Tuttavia è possibile cumulare parzialmente l’indennità con il lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato qualora la retribuzione sia inferiore ai limiti previsti per non perdere lo stato di disoccupato, purché entro 30 giorni dall’inizio dell’attività si comunichi all’Inps il reddito.
Anche in caso di attività autonoma, è previsto il cumulo parziale dell’indennità qualora il reddito da lavoro autonomo risulti inferiore ai limiti previsti per non perdere lo stato di disoccupato; entro 30 giorni dall’inizio dell’attività occorre comunicare il reddito all’Inps.
La decorrenza economica della NASpI è dall’ottavo giorno dalla data di licenziamento o dal giorno successivo alla domanda qualora sia presentata dopo l’ottavo.
La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dal licenziamento pena la decadenza.
Autoimprenditorialità
Possibilità di richiedere il pagamento in un’unica soluzione, a titolo di incentivo per l’avvio di attività lavorativa autonoma, impresa individuale o per associarsi in cooperativa, anche nel caso in cui l’attività è preesistente al licenziamento. La domanda deve essere presentata all’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, o qualora preesistente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di NASpI, pena la decadenza dell’indennità.
DIS-COLL – INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE PER I CO.CO.CO.
Prestazione a sostegno dei lavoratori iscritti in Gestione Separata in via esclusiva che hanno perduto involontariamente la propria occupazione.
I soggetti interessati sono:
- Collaboratori coordinati e continuativi;
- Assegnisti;
- Dottorandi di ricerca con borsa di studio;
- Amministratori, sindaci revisori di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica (assimilati ai collaboratori).
A decorrere dal 2022 è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la Naspi.
Sono esclusi:
- Titolari di patita IVA;
- Collaboratori titolari di pensione.
Requisiti:
- Stato di disoccupazione, la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa;
- Almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso.
Misura
La misura dell’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali prodotti nell’anno in cui si è verificato l’evento e quello dell’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi pari alla durata del contratto di collaborazione.
L’importo dell’assegno è pari al 75% del reddito medio calcolato se inferiore, per l’anno 2022, a € 1.250.87.
Nel caso sia superiore si applica un incremento pari ai 25% del differenziale tra 1.250,87 € e il reddito medio mensile, con un tetto massimo in pagamento pari a 1360,77 €.
Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, l’indennità è ridotta del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del sesto mese.
In caso di attività autonoma, è previsto il cumulo parziale dell’indennità, se il reddito derivante dall’attività è inferiore ai limiti previsti, per non perdere lo stato di disoccupato.
Durata
L’indennità è pagata mensilmente per una durata pari alla metà dei mesi accreditati tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di dodici mesi.
L’indennità è sospesa con rapporto di lavoro subordinato non superiore a 5 giorni, altrimenti decade. La DIS-COLL dal 2022 per il periodo di fruizione, dà luogo all’accredito della contribuzione figurativa; è previsto un massimale figurativo pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della DIS-COLL. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione, termine di decadenza. La prestazione decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione; se presentata oltre tale termine, dal primo giorno successivo alla domanda.









