Federcasa - Primo incontro per il rinnovo del contratto 2022-24

Si è tenuto nella mattinata odierna l’incontro tra la delegazione trattante di Federcasa e le OOSS nazionali di categoria, in merito alla ripresa delle trattative per il rinnovo del CCNL. L’incontro, si è svolto nel rispetto di quanto concordato nell’Accordo sottoscritto in data 4 ottobre 2022 relativo al triennio 2019/2021, con l’intento di riaprire il Tavolo di confronto in relazione al triennio 2022/2024.

La parte datoriale ha riferito di aver esaurito il mandato, relativo appunto all’accordo, soltanto economico, per la tornata contrattuale ormai chiusa, comunicando nel contempo che per la metà del prossimo mese di gennaio è prevista la nomina da parte del Direttivo Federcasa della nuova delegazione trattante.

Le Organizzazioni Sindacali, che all’inizio del corrente mese hanno presentato unitariamente a Federcasa la Piattaforma per l’avvio delle procedure di rinnovo relative al triennio 2022/24, hanno richiesto di calendarizzare a breve degli incontri specifici finalizzati all’adeguamento normativo del dettato contrattuale, sottolineando anche la necessità di un rinnovo economico che tenga conto della perdita del potere di acquisto delle retribuzioni, il cui incremento non potrà prescindere dall’inflazione reale.

Al termine dell’incontro, Federcasa si è impegnata a riconvocare le parti, così come concordato al tavolo, entro la prima settimana di febbraio 2023.

p. la FP CGIL Nazionale
Paolo Camardella Alessandro Purificato


Nuovo contratto delle Funzioni Centrali, da novembre entra in vigore il nuovo ordinamento professionale

Con la firma del nuovo CCNL delle Funzioni Centrali la Riforma dell’Ordinamento professionale prevede che entro 5 mesi dalla stipula del CCNL entrino in vigore il nuovo ordinamento professionale e il nuovo sistema di classificazione.

Dal primo novembre 2022 entrerà in vigore il nuovo ordinamento professionale del personale

Si darà applicazione all’articolo 44 del CCNL 2019/2021-struttura della retribuzione del personale delle aree operatori, assistenti e funzionari. Conseguentemente cambia la busta paga con le nuove voci stipendiali: retribuzione di area e differenziali stipendiali al posto della vecchia retribuzione di area/fascia economica.

L’articolo 18 del contratto, norme di prima applicazione del CCNL, in particolare il comma 3 dispone:

“il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la tabella 2 di trasposizione automatica nel sistema di classificazione”

Invitiamo quindi lavoratori e lavoratrici degli enti delle Funzioni Centrali a controllare la puntuale osservanza e applicazione della norma contrattuale attraverso la lettura della Busta Paga di Novembre.

Se hai bisogno di aiuto per leggere la busta paga e controllare il corretto passaggio puoi contattare la sede di FP CGIL più vicina a te.

LEGGI IL VOLANTINO (PDF)

Contatta la sede di FP CGIL più vicina a te

Contratto funzioni locali - Il punto sulla trattativa

In data 4 maggio 2022 è proseguito il negoziato per il rinnovo del CCNL delle Funzioni Locali per il triennio 2019-2021.

L’Aran ha inviato un ulteriore testo aggiornato rispetto alla precedente riunione ma in cui erano presenti solo integrazioni secondarie. Le integrazioni in questione riguardavano il trattamento del personale in distacco sindacale, la destinazione di una percentuale del salario accessorio al welfare integrativo, il rimborso delle spese del personale in trasferta, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del lavoro da remoto.

Nell’esaminare il testo siamo partiti dall’approvazione, in sede di comitato di settore, dell’atto di indirizzo che destina al comparto le risorse per affrontare i temi connessi alla riforma del sistema di classificazione, alle sezioni contrattuali, al sistema indennitario, al salario accessorio.

Abbiamo pertanto sottolineato che ormai non ci sono più scuse per affrontare in maniera diretta e ancora più del merito questi temi, partendo dalle nostre proposte che abbiamo puntualmente ricordato all’ARAN con particolare riferimento:

  • all’introduzione di un’Area per le elevate professionalità; alla corretta riclassificazione dei profili;
  • all’introduzione di un sistema indennitario più efficace nel riconoscere la professionalità dei lavoratori;
  • alla revisione e la scrittura delle sezioni professionali.

Nel merito delle proposte odierne abbiamo fatto alcuni rilievi evidenziando che mancano:

  • nelle relazioni sindacali alcune materie in primis quelle relative al calendario scolastico dei servizi educativi;
  • sulla destinazione di quote del salario accessorio al welfare integrativo abbiamo ribadito il nostro no.

Mentre abbiamo apprezzato il richiamo alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nel lavoro da remoto e ci siamo riservati di far pervenire una nuova formulazione sull’articolato relativo alla transizione di genere.

L’ARAN ha registrato i punti di convergenza delle OO.SS. in particolare sulla nostra proposta in merito alle relazioni sindacali per il calendario scolastico nei settori educativi e sulle sezioni professionali, anticipando possibili controproposte e ulteriori scritture. Il tavolo è stato quindi aggiornato al giorno 16 maggio alle ore 10.30.


Firmato il nuovo contratto delle Funzioni Centrali

Firmato in via definitiva il nuovo contratto delle Funzioni Centrali, triennio 19/21. Dopo il via libera definitivo da parte della Corte dei Conti, Aran (l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e sindacali hanno posto sul testo la firma definitiva.

Un contratto, lo hanno definito in estrema sintesi il segretario nazionale della Fp Cgil, Florindo Oliverio, e la segretaria confederale della Cgil, Tania Scacchetti, “innovativo che riconosce diritti e un adeguato riconoscimento economico alle lavoratrici e ai lavoratori delle Funzioni Centrali ma che, soprattutto, affronta il tema della revisione degli ordinamenti e della valorizzazione delle professionalità, insieme alla contrattualizzazione del lavoro agile”.


Rinnovo contratto Funzioni Centrali!

Il 5 gennaio 2022 è stata sottoscritta l’ipotesi per il rinnovo del CCNL Funzioni Centrali 2019 2021. La firma è arrivata dopo un lungo negoziato aperto dopo la firma del Patto per il lavoro pubblico che ne ha costruito le premesse.

Il primo risultato ottenuto è quello della crescita dei valori delle retribuzioni e cioè un incremento complessivo pari a circa il 5 %, di cui il 3,78 % sui valori tabellari dal 1° gennaio 2021, a partire da 90 euro. Ma questo è un contratto per molti aspetti innovativo infatti, si è riscritto l’ordinamento professionale di amministrazioni molto diverse fra loro e un tempo afferenti a comparti anch’essi differenti e frutto di relazioni sindacali e storie differenti.

Questo nuovo ordinamento nasce da una parte per semplificare il contesto attuale e dall’altra per dare risposta al cosiddetto mansionismo ovvero, la non rispondenza di attività svolte, dalla stragrande maggioranza dei dipendenti pubblici, rispetto al profilo professionale per cui si è stati assunti. Situazione, questa, aggravatasi negli anni per il blocco delle assunzioni e i pensionamenti, tratto comune a tutte le pubbliche amministrazioni e per il fatto che alcune attività sono ancora formalmente presenti ma, di fatto, sparite dal lavoro quotidiano e, al contrario, non sono stati inseriti nuovi profili rispondenti alle attuali necessità, per esempio quelli legati all’evolversi dell’innovazione tecnologica.

Il CCNL rivede l’ordinamento professionale suddividendo il personale in quattro aree (area degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate professionalità) inquadrato per famiglie professionali con competenze omogenee e la loro definizione torna ad essere materia di contrattazione collettiva integrativa (vale a dire amministrazione per amministrazione a livello centrale). Va fatto un inciso sull’area delle elevate professionalità, voluta dal governo per le assunzioni a termine del PNRR.

Tramite la definizione dei piani di fabbisogno del personale,  utilizzando sia la possibilità di progressioni tra le aree (nel limite del 50 per cento dei posti da coprire) sia la partecipazione a concorsi (con adeguato riconoscimento dell’esperienza acquisita), siamo riusciti a renderla una opportunità anche per tutto il personale in servizio inquadrato nell’area dei funzionari. Il CCNL definisce, inoltre, un nuovo sistema delle progressioni economiche orizzontali più’ semplice e trasparente (stabilendo un adeguato equilibrio fra valutazione individuale, valorizzazione dell’esperienza maturata e competenze culturali acquisite) attraverso differenziali stipendiali che sostituiscono posizioni e fasce economiche, dando risposta anche alle posizioni cosiddette apicali.

Non solo, prevede delle procedure per attuare le tabelle di corrispondenza fra vecchio e nuovo ordinamento e passaggi tra le aree superiori, anche in deroga al titolo di studio, sulla base di requisiti che valorizzeranno l’esperienza maturata, le competenze acquisite e i titoli di studio posseduti. Per questi passaggi (procedure in deroga fino al 31.12.2024) il CCNL mette a disposizione, per ciascuna amministrazione, risorse pari allo 0,55% del monte salari 2018. Da sottolineare che al personale già in servizio vengono mantenute le differenze retributive di maggior favore, ove esistenti in base al precedente inquadramento a titolo di differenziale stipendiale, cui si sommano i nuovi differenziali stipendiali (progressioni economiche).

Altro aspetto di innovazione è il fatto di aver disciplinato il lavoro a distanza introducendone due tipologie: il lavoro agile  e il lavoro da remoto. Il lavoro agile viene svolto senza  vincolo di tempo e luogo della prestazione e vengono definite due fasce temporali di riferimento. La fascia di contattabilità, che non può essere superiore all’orario medio giornaliero e alle 36 ore la settimana,  in cui il dipendente è tenuto a rispondere a telefonate, mail, SMS ecc. da parte dell’ amministrazione.

La fascia di inoperabilità, per le restanti ore della giornata, comprensive delle 11 ore continuative di riposo e della fascia notturna dalle ore 22 alle ore 6, in cui è garantito il diritto alla disconnessione. Si definisce poi il lavoro da remoto in cui la prestazione viene eseguita mantenendo il vincolo di tempo ma senza vincolo di luogo. In questo caso si applicano tutti gli istituti del contratto per i lavoratori in presenza (es. permessi, straordinario, turni, ecc.). In entrambi i casi il CCNL interviene, tramite il sistema delle relazioni sindacali, sulle opportunità di accesso, sul sistema dei diritti e sul riconoscimento di indennità nel rispetto del principio di parità di trattamento tra lavoratore a distanza e quelli in presenza.

Da ultimo va ricordato che il CCNL aggiorna i contenuti di quello precedente: migliora la fruizione frazionata dei congedi dei genitori, cancella il limite di quattro mesi per le assenze senza riduzione dello stipendio dovute ad effetti collaterali da terapie salvavita, migliora gli articoli 32 e 36 del  CCNL ’16/’18 (con l’eliminazione dell’impedimento all’utilizzo nella stessa giornata di più permessi), migliora le tutele per donne vittime di violenza, riduce la decurtazione in caso di malattia (sia perché la riduzione dell’indennità di amministrazione interviene limitatamente ai primi dieci giorni, sia perché si riduce il valore dell’indennità su cui operare la decurtazione, visto che parte dell’indennità è ora conglobata nello stipendio) e introduce un nuovo articolo sulla transizione di genere per riconoscere l’identità alias.