Cos'è la Malattia professionale

La malattia professionale è un evento dannoso che agisce sulla capacità lavorativa della persona e trae origine da cause connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa.

La causa agisce lentamente e per gradi sull’organismo del soggetto e deve risultare in diretta relazione con l’esercizio di determinate attività nelle quali trovare la propria origine.

Per le malattie professionali, quindi, non basta l’occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.

Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).

L’attuale sistema assicurativo riconosce (nell’industria e nel settore agricolo), nelle lavorazioni soggette ad assicurazione, sia le malattie professionali tassativamente elencate dalla legge, le cosiddette malattie professionali “tabellate” (o tecnopatie), sia quelle non espressamente elencate, ma di dimostrata origine professionale (cosiddette malattie professionali “non tabellate”, o malattie correlate al lavoro).

PROCEDURE IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE

  • COSA DEVE FARE IL LAVORATORE?

Il lavoratore deve denunciare la malattia professionale al datore di lavoro, entro il termine di 15 giorni dal manifestarsi dei primi sintomi per non perdere il diritto all’indennità per i giorni precedenti la segnalazione. Per attivare le procedure il lavoratore deve trasmettere al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e, se la malattia ha comportato astensione dal lavoro, i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

  • COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?

La denuncia di malattia professionale deve essere trasmessa dal datore di lavoro unitamente ai riferimenti del certificato medico già tramesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente, entro i 5 giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti i termini per la denuncia va incontro a specifiche sanzioni amministrative. Per le malattie professionali riscontrate ai lavoratori autonomi del settore agricoltura, e ai lavoratori agricoli a tempo determinato, il medico che ha prestato prima assistenza al lavoratore, deve trasmettere telematicamente il certificato-denuncia all’Istituto assicuratore entro 10 giorni dalla data della prima visita medica.

Nel caso di lavoratore che non svolga più attività alle dipendenze di terzi, la richiesta può essere fatta dallo stesso, anche tramite Patronato, allegando la certificazione sanitaria con l’indicazione dell’ultimo lavoro fatto con esposizione a rischio e nominativo del relativo datore di lavori.

IL RICONOSCIMENTO DELLA MALATTIA

L’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL) ha il compito di certificare o meno la presenza della malattia professionale. A questo punto l’iter per il riconoscimento della malattia prevede che il lavoratore venga convocato nella sede Inail di competenza territoriale per essere sottoposto a visita medica.

Accertata l’esistenza di un danno biologico e riconosciuta la malattia professionale il lavoratore incomincerà a percepire un’indennità economica.

Se invece la malattia non viene riconosciuta dall’INAIL il lavoratore ha diritto entro 3 anni e 150 giorni a fare ricorso.

IL DANNO BIOLOGICO

Per danno biologico si intende un danno di natura non patrimoniale. Si verifica nel caso in cui un soggetto sia leso nella propria integrità fisica o psichica. È tale non solo quando sia di carattere permanente, ma finanche nella circostanza in cui abbia la caratteristica di essere reversibile. Dev’essere valutato da un medico-legale e dev’essere valutato indipendentemente dalla capacità del danneggiato di produrre reddito.

L’importanza della tutela

Contattare subito il delegato aziendale che può aiutare ad avere dal Patronato INCA della CGIL l’assistenza e le tutele necessarie.

N.B. Considerare un infortunio o una malattia professionale come semplice malattia, comporta al lavoratore considerevoli danni sia previdenziali che economici.


Cosa fare in caso di Infortunio sul Lavoro

Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa.

Gli elementi integranti l’infortunio sul lavoro sono:

  • La lesione;
  • La causa violenta;
  • L’occasione di lavoro.

Il concetto di “occasione di lavoro” richiede che vi sia un nesso causale tra il lavoro e il verificarsi del rischio cui può conseguire l’infortunio. Il rischio considerato è quello specifico, determinato dalla ragione stessa del lavoro.

L’Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale mediante l’erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e integrative, anche se il datore di lavoro non ha versato regolarmente il premio assicurativo.

SOGGETTI INTERESSATI

Sono tutelati dall’Inail tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di società e cooperative, i medici esposti a Rx, gli apprendisti, i dipendenti che lavorano a computer e registratori di cassa e anche i soggetti appartenenti all’area dirigenziale e gli sportivi professionisti dipendenti.

Sono inoltre tutelati gli artigiani e i lavoratori autonomi dell’agricoltura e i lavoratori parasubordinati che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa.

Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell’assicurazione i componenti dell’equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se esercitati a scopo di diporto.

L’evoluzione dei processi lavorativi e la costante introduzione di tecnologie sempre più avanzate ha imposto l’estensione dell’obbligo assicurativo Inail a quasi tutte le attività della produzione e dei servizi. Dal 2022 l’obbligo assicurativo Inail viene esteso ai lavoratori autonomi dello spettacolo.

PROCEDURE PER FRUIRE DELLE PRESTAZIONI INAIL IN CASO DI INFORTUNIO

In caso di infortunio, anche in itinere e a prescindere dalla prognosi, il lavoratore deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro.

La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche nel caso di lesioni di lieve entità. In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può:

  • Rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro;
  • Recarsi o farsi accompagnare al Pronto Soccorso nell’ospedale più vicino;
  • Rivolgersi al suo medico curante.

In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto l’infortunio.

Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro è obbligato a rilasciare il certificato medico nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.

Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità.

Per assolvere a tale obbligo il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

COSA FARE SE IL DATORE DI LAVORO NON DENUNCIA L’INFORTUNIO

Il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Se il datore di lavoro non dovesse denunciare all’Inail l’infortunio, può farlo il lavoratore recandosi presso la sede Inail competente con la copia del certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, oppure recarsi al Patronato che prenderà in carico la sua Tutela.

INFORTUNIO IN ITINERE

E’ indennizzabile:

  • L’infortunio avvenuto durante il normale tragitto di andata e ritorno fra l’abitazione e il luogo di lavoro, tra due luoghi di lavoro, anche per il pranzo in assenza di mensa aziendale;
  • L’infortunio occorso usando il mezzo di trasporto privato, ma solo se necessitato” perché non utilizzabili mezzi pubblici.

L’importanza della tutela

Contattare subito il delegato aziendale che può aiutare ad avere dal Patronato INCA della CGIL l’assistenza e le tutele necessarie.


Come funziona la Legge 104/92

DEFINIZIONE DI HANDICAP

“E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.”

Il verbale della Commissione degli Invalidi Civili riporta la valutazione dell’Handicap, comprensiva della patologia (da conservare da parte dell’interessato), utile per la richiesta di permessi o congedo, da presentare all’Inps per i dipendenti privati, all’ente di appartenenza per il pubblico dipendente.

Riconoscimento del solo handicap

Sussistono le condizioni art. 3 comma 1(l.104/92)

Riconoscimento gravità handicap

Sussistono le condizioni art.3 comma 3 (l.104/92).

Il riconoscimento della gravità dell’handicap consente ai lavoratori dipendenti pubblici e privati di fruire dei permessi l. 104/91 per sé stessi o per un familiare oppure di fruire del congedo straordinario della durata massima di due anni per familiari.

Sono soggetti legittimati a chiedere i permessi:

  • Il coniuge, l’unito civilmente e il convivente di fatto;
  • Il parente o affine entro il secondo grado, oppure entro il terzo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge del portatore di handicap, abbiano compiuto sessantacinque anni di età oppure siano anche loro affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • Il lavoratore disabile per sé stesso. In tal caso può scegliere o tre giorni al mese, anche frazionati in mezze giornate, o in alternativa due ore di permesso giornaliero, se l’orario di lavoro è di almeno 6 ore al giorno. Con orario inferiore a sei ore giornaliere, ha diritto a un’ora di permesso al giorno;
  • Il familiare che assiste il disabile può beneficiare dei tre giorni di permesso al mese, anche frazionati in mezze giornate o a ore nel rispetto del massimale orario mensile.

Si precisa che la persona portatrice di handicap grave non deve essere ricoverata a tempo pieno.

I genitori naturali, affidatari, adottivi di figli fino a tre anni di età, portatori di handicap grave possono usufruire alternativamente:

  • Dei permessi orari: due ore di permesso giornaliero se l’orario di lavoro è di almeno 6 ore al giorno, altrimenti con orario inferiore, un’ora di permesso giornaliero;
  • Del prolungamento del congedo parentale, fino ad un massimo di tre anni, comunque entro il compimento del dodicesimo anno di età del bambino;
  • Permessi mensili (tre giorni).

Hanno diritto tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche con contratto a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori domestici e a domicilio, sempre che il figlio portator di handicap grave non sia ricoverato a tempo pieno.

CONGEDO STRAORDINARIO DI DURATA BIENNALE

Sono soggetti legittimati a chiedere il congedo straordinario di durata biennale retribuito nell’ordine in cui la legge dispone gli aventi diritto al congedo, purché la persona portatrice di handicap grave non sia ricoverata a tempo pieno:

  • Il coniuge convivente, l’unito civilmente convivente, il convivente di fatto, nel caso manchi, sia deceduto o sia affetto da gravi patologie invalidanti subentrano i genitori anche adottivi;
  • Il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”-“l’unito civilmente convivente”- “ il convivente di fatto”;
  • Se entrambi sono mancanti (coniuge o genitori adottivi), deceduti o affetti da gravi patologie invalidanti si fa riferimento ad uno dei figli conviventi;
  • Nel caso anche i figli conviventi risultino mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti subentrano i fratelli o sorelle conviventi;
  • Se i fratelli e le sorelle conviventi risultano anch’essi mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti rimango per ultimi i parenti e affini fino al terzo grado, sempre conviventi.


Cosa sono gli Invalidi Civili

DEFINIZIONE DI INVALIDO CIVILE

…il cittadino affetto da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie o dismetabolismo, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali che abbiano una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di 18 anni, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa…pari al 74%…non dipendente da guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio…

CHI PUO’ FARE DOMANDA

Tutti i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso della “carta di soggiorno” o del “permesso di soggiorno” di durata non inferiore ad un anno, residenti nel territorio italiano.

ASSEGNO MENSILE

Spetta agli invalidi parziali a cui sia stata riconosciuta un’invalidità lavorativa non inferiore al 74% e non superiore al 99%, di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 67, subordinato allo stato di bisogno economico.

PENSIONE INABILITA’

Concessa a chi ha un riconoscimento sanitario di inabilità totale e permanente al lavoro, percentuale pari al 100%, di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 67, subordinata allo stato di bisogno economico.

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

Riconosciuta ai cittadini totalmente inabili che hanno un riconoscimento pari al 100% e non in grado di deambulare senza l’aiuto di terzi o di svolgere gli atti quotidiani della vita indipendentemente dall’età, dal reddito.

INDENNITÀ DI FREQUENZA

L’indennità di frequenza è riconosciuta ai minorenni, per la sola durata del corso scolastico o del trattamento terapeutico di recupero di riabilitazione ai minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e d anche ai minori ipoacusici che frequentino centri diurni finalizzati al recupero e riabilitazione, frequenza di scuola dell’obbligo, asili nidi e materne pubbliche o private, centri di formazione professionali finalizzati al reinserimento sociale, subordinata al limite reddituale in capo al minore.

CIECHI CIVILI

…coloro che in sede di visita medica presso la competente Commissione sanitaria siano riconosciuti affetti da cecità totale o abbiano un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta, non dipendente da guerra, infortunio sul lavoro o dal servizio…

  • Ciechi assoluti: residuo visivo pari allo zero in entrambi gli occhi;
  • Ciechi parziali: residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi.

CHI PUO’ FARE DOMANDA

Tutti i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso della “carta di soggiorno” o del “permesso di soggiorno” di durata non inferiore ad un anno, residenti sul territorio italiano.

Prestazioni previste:

  • Pensione ciechi civili assoluti e abbiano compiuto il diciottesimo anno di età subordinata allo stato di bisogno economico;
  • Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti indipendentemente dall’età, dal reddito, può essere cumulata con l’indennità che è erogata agli invalidi civili e ai sordomuti, compatibile con l’attività lavorativa;
  • Pensione ciechi parziali, spetta anche ai minori ed è subordinata allo stato di bisogno economico;
  • L’indennità speciale ai ciechi parziali viene erogata al solo titolo della minorazione, indipendentemente dall’età, dal reddito.

SORDI

…si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da guerra, infortunio sul lavoro o dal servizio…

CHI PUO’ FARE DOMANDA

Tutti i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso della “carta di soggiorno” o del “permesso di soggiorno” di durata non inferiore ad un anno, residenti sul territorio italiano.

Prestazioni previste

  • Pensione ai sordomuti che hanno un disagio economico, purché abbiano compiuto 18 anni e non oltre 67;
  • Indennità di comunicazione non soggetta limiti reddituali indipendentemente dall’età, dal reddito ed è compatibile con l’attività lavorativa e il ricovero in istituto può essere cumulata con l’indennità che è erogata agli invalidi civili.

PERSONE SORDOCIECHE

Sono definiti tali i soggetti disabili ai quali sono riconosciute entrambe le minorazioni di cecità e sordità, come disabilità specifica unica. E’ riconosciuta una prestazione, in forma unificata, che comprende le specifiche prestazioni economiche spettanti per le condizioni di cecità e sordità. Alle persone sordocieche continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l’inserimento al lavoro di pertinenza delle due menomazioni riconosciute.


Come funziona la pensione ai superstiti

E’ una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del:

  • Pensionato (pensione di reversibilità) se il defunto era già titolare di pensione diretta (vecchiaia, inabilità, anticipata, supplementare);
  • Lavoratore (pensione indiretta), il diritto ai familiari superstiti spetta a condizione alternativa:
    • Alla data del decesso il deceduto avesse almeno 15 anni di contributi versati;
    • Almeno 5 anni di contributi di cui 3 anni versati nei 5 anni precedenti la data della morte. Ai soli fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, si considerano utili anche i periodi di titolarità dell’assegno di invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.

La pensione spetta ai seguenti familiari:

  • Sempre al coniuge superstite anche se separato, all’unito civilmente;
  • Al coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;
  • Ai figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge) che alla data della morte del genitore, siano:
    • minori di 18 anni ;
    • studenti di scuola media o professionale di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore e che non svolgano attività lavorativa all’atto del decesso. I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un reddito che non faccia perdere la qualifica di studente;
    • studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, a carico del genitore e che non svolgano attività lavorativa all’atto del decesso. I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un reddito che non faccia perdere la qualifica di studente;
    • maggiorenni inabili di qualunque età e a carico del genitore;
  • Ai figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, se alla data del decesso sono minorenni, maggiorenni se inabili o studenti o universitari a carico del genitore deceduto;
  • Nipoti minori equiparati ai figli se a totale carico del nonno o nonna alla data di morte dei medesimi.

In mancanza dei familiari sopra descritti subentrano:

  • I genitori d’età pari o superiore a 65 anni, a totale carico del figlio al momento del decesso e non siano titolari di pensione.

In assenza anche dei genitori subentrano:

  • I fratelli e sorelle celibi e nubili purché inabili, che dimostrino la vivenza a carico del deceduto e non siano titolari di pensione.

La misura della pensione del superstite di assicurato o di pensionato è calcolata sulla base della pensione dovuta ovvero della pensione in pagamento applicando le seguenti percentuali:

  • 60% al coniuge /unito civilmente
  • 80% al coniuge/unito civilmente e un figlio
  • 100% al coniuge/unito civilmente e due o piu’ figli
  • 70% un figlio in assenza del coniuge superstite
  • 80% due figli in assenza del coniuge superstite o al coniuge e un figlio
  • 100% tre o più figli in assenza del coniuge superstite o al coniuge e due figli
  • 15% un genitore
  • 30% due genitori
  • 15% un fratello o sorella
  • 30% due fratelli o sorelle

In base alla legge n. 125 del 27 luglio 2011 non hanno più diritto alla pensione ai superstiti i familiari condannati, con sentenza passata in giudicato, per l’omicidio del coniuge.

CUMULO PENSIONE CON ALTRI REDDITI

  • Se il pensionato possiede altri redditi, soggetti ad imposizione fiscale la pensione viene ridotta del:
  • 25% se il pensionato oltre la pensione ha un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo;
  • 40% se il pensionato oltre la pensione ha un reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento minimo;
  • 50% se il pensionato oltre la pensione ha un reddito annuo superiore a cinque volte il trattamento minimo.

ECCEZIONE al cumulo (contitolarità)

Se titolari della pensione sono anche i figli minori studenti o inabili, l’importo può essere cumulato con qualsiasi reddito.

La pensione decorre dal mese successivo alla morte dell’assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.


sedia a rotelle

Come si percepisce l'assegno di invalidità

Prestazione economica in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

A CHI SPETTA

  • Lavoratori dipendenti privati;
  • Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri), agli iscritti alla Gestione Separata;
  • Lavoratori iscritti ad alcuni fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO).

REQUISITI

Sanitario: richiede un’infermità fisica o mentale, tale da determinare una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore

Amministrativo: 5 anni di contributi, di cui almeno 3 versati nei 5 anni precedenti la domanda.

La pensione è calcolata su un’anzianità contributiva alla data della domanda e non è reversibile.

L’assegno ha validità triennale, alla scadenza se permangono le condizioni sanitarie, l’interessato può presentare richiesta di conferma. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno è confermato automaticamente, indipendentemente dalla presentazione di rinnovo.

Al compimento dell’età pensionabile può essere trasformato in pensione di vecchiaia se risultano soddisfatti tutti requisiti previsti.

L’assegno di invalidità è compatibile con redditi da lavoro, tuttavia è soggetto a riduzione nel caso in cui il titolare percepisca redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa.

Qualora i redditi posseduti superino:

  • 4 volte il trattamento minimo Inps: l’assegno avrà una riduzione pari al 25%;
  • 5 volte il trattamento minimo Inps: l’assegno avrà una riduzione pari al 50%.

L’assegno decorre dal mese successivo al quello di presentazione della domanda.


Come funziona la Pensione di Invalidità

Prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

A CHI SPETTA

• Lavoratori dipendenti;
• Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri), agli iscritti alla Gestione Separata;
• Lavoratori iscritti ai fondi sostitutivi e esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO).

REQUISITI

Sanitario: assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale

Amministrativo: 5 anni di contributi, di cui almeno 3 versati nei cinque anni precedenti la domanda. La pensione è calcolata sull’anzianità assicurativa risultante all’atto della domanda, incrementata dei periodi contributivi esistenti tra la decorrenza di pensione e il compimento del 60° anno di età per un massimo di 40 anni di contribuzione.

L’età anagrafica fissata è senza distinzione di sesso e di gestione di appartenenza.

Incompatibilità con qualsiasi attività lavorativa, quindi è richiesta:

• La cessazione dell’attività lavorativa;
• La cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi;
• La cancellazione dagli albi professionali;
• La rinuncia ai trattamenti di disoccupazione e ogni altro trattamento sostitutivo della retribuzione.

La decorrenza è fissata dal:

• Mese successivo a quello di presentazione della domanda;
• Mese successivo a quello di cessazione dell’attività;
• Mese successivo alla cancellazione dagli elenchi/albi professionali.
La pensione di inabilità è reversibile.

ASSEGNO PER L’ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA

I pensionati di inabilità, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono richiedere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa.

L’assegno è concesso a domanda dell’interessato e può essere chiesto contestualmente alla domanda di pensione di inabilità, non è reversibile e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione, o dal perfezionamento dei requisiti insorti successivamente a tale data.


Come funziona la pensione anticipata

La pensione anticipata si consegue al raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa. Requisiti mobili per effetto dell’aspettativa di vita, dal 2019 con cadenza biennale.

La decorrenza è dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, per ottenere la pensione anticipata occorre cessare l’attività da lavoro dipendente.
Dal 2019 la decorrenza è dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Per i lavoratori assicurati prima del 1/1/1996

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, fermo restando il perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità in base alla previgente normativa.

DONNE

• Dal 2019 fino a tutto il 2026: requisito contributivo 41 anni e 10 mesi (requisito da adeguare all’aspettativa di vita dal 2027).

UOMINI

• Dal 2019 fino a tutto il 2026: requisito contributivo 42 anni e 10 mesi (requisito da adeguare all’aspettativa di vita dal 2027).

LAVORATORI PRECOCI

Dal 2019 fino a tutto il 2026 sono richiesti:

• Almeno 12 mesi di contribuzione da attività lavorativa, anche non continuativi, prima del compimento del 19° anno di età;

• 41 anni di contributi (requisito da adeguare all’aspettativa
di vita dal 2027).

E avere uno dei seguenti requisiti:

• Stato di disoccupazione per cessazione del rapporto di lavoro dovuto a licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi;

• Assistere da almeno sei mesi il coniuge, l’unito civilmente o un parente con handicap in situazione di gravità (L.104/92) convivente o affine entro il secondo grado;

• Avere un riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 %;

• Svolgere o avere svolto attività particolarmente gravose continuativamente da sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette prima del pensionamento;

• Svolgere o avere svolto lavori usuranti.

Per i lavoratori assicurati dal 1/1/1996

Il perfezionamento del requisito contributivo è soddisfatto valutando la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, con esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.

DONNE

• Dal 2019 fino a tutto il 2026: requisito contributivo 41 anni e 10 mesi (requisito da adeguare all’aspettativa di vita dal 2027).

UOMINI

• Dal 2019 fino a tutto il 2026: requisito contributivo 42 anni e 10 mesi (requisito da adeguare all’aspettativa di vita dal 2027).

VECCHIAIA ANTICIPATA

• 64 anni di età (requisito da adeguare all’aspettativa di vita dal 2025);

• Almeno 20 anni di contribuzione effettiva*;

• L’ammontare della pensione risulti non inferiore ad un importo mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.

*Per contribuzione effettiva si intende solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

DECORRENZA

• Dal mese successivo alla presentazione della domanda, previa cessazione attività da lavoro dipendente.


Come funziona la Pensione di Anzianità

La pensione di vecchiaia si consegue quando si raggiungono i requisiti previsti dalla normativa.

QUANDO SI HA DIRITTO

Per soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 quando verificano le seguenti condizioni:

ANZIANITA’CONTRIBUTIVA

• 20 anni di contributi.

ECCEZIONI

Continuano a valere solo i 15 anni di contributi nei seguenti casi:

• Lavoratori che al 31.12.92 avevano già raggiunto i 15 anni di contributi;

• Lavoratori che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e un’attività lavorativa affettivamente svolta per almeno 10 anni con meno di 52 settimane all’anno (solo lavoratori dipendenti);

• Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari prima del 31.12.92.

ETA’

• 67 anni uomini e donne (requisito da adeguare all’aspettativa di vita dal 2025).

Per gli assicurati a decorrere dal 1 gennaio 1996

Per i soggetti destinatari del sistema contributivo, il perfezionamento dei requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia:

• 20 anni di contributi e l’età anagrafica prevista per la generalità dei lavoratori sopra indicata a condizione che: l’importo di pensione risulti pari o superiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale;

• Altrimenti, al compimento del 71simo anno di età (requisito da adeguare all’aspettativa di vita dal 2025) e almeno 5 anni di contribuzione effettiva, a prescindere dall’importo di pensione.

DECORRENZA

• Primo giorno successivo a quello di compimento dell’età pensionabile (se esistono tutti i requisiti compresa la cessazione del rapporto di lavoro);

• Primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti;

• Primo giorno successivo alla presentazione della domanda (a scelta dell’interessato).

Per ottenere la pensione di vecchiaia occorre cessare l’attività di lavoro dipendente.
Dal 1/1/2019 i requisiti anagrafici aumentano per l’adeguamento all’aspettativa di vita con cadenza biennale.


La differenza fra Patronato, CAAF o altro

Il Sistema delle tutele e dei servizi della CGIL è l’insieme di tutte le attività offerte alle persone che nel corso delle varie fasi della vita hanno necessità di essere assistite o orientate nel sistema dei diritti e che possono contare su di una rete capillare di servizi sul territorio, strettamente correlati con le organizzazioni di categoria, organizzati direttamente dalle Camere del lavoro, oppure offerti da soggetti associativi con i quali la CGIL ha stretto importanti intese o di cui è essa stessa fondatrice.

Il patronato INCA, il CAAF, gli UFFICI VERTENZE E LEGALI, i SERVIZI ORIENTA LAVORO, sono i soggetti principali dell’offerta del sistema di servizi CGIL.

PATRONATO INCA

Ente di diritto privato che esercita un servizio di pubblica utilità, soggetto ad una specifica legge, aperto a tutti i cittadini, gratuito (tranne un numero limitatissimo di pratiche erogate a pagamento ai non iscritti a Cgil, in base ad una convenzione ministeriale).

Vive di un contributo pubblico regolato in base a quote di mercato e di erogazioni liberali.

Vado al Patronato per:

• Pensioni di ogni tipo;

• Invalidità/inabilità civile;

• Malattia;

• Indennità di disoccupazione;

• Previdenza complementare;

• Handicap e disabilità;

• Permessi e congedi;

• Infortuni sul lavoro;

• Malattie professionali;

• Danni da amianto;

• Danno differenziale;

• Maternità e paternità;

• Assegno sociale;

• Assegno unico universale per le famiglie (in sinergia con il Caaf);

• Reddito/pensione di cittadinanza (in sinergia con il caaf);

• Bonus vari;

• Servizi ai cittadini migranti.

CAAF

Società di capitali (s.r.l. o cooperativa), che fornisce servizi per lo più a pagamento con emissione di regolare fattura, fanno eccezione alcuni servizi in convenzione con la Pubblica Amministrazione.

Vado al Caaf per:

• Modello 730 e modello redditi;

• Isee;

• Imu;

• Red e dichiarazione di responsabilità;

• Colf e badanti;

• Successioni;

• Partite Iva;

• Superbonus 110%;

• Altre pratiche fiscali e non (dichiarazioni integrative, istanze di rimborso, avvisi di accertamento, cartelle, contenzioso, amministratore di sostegno, procedure concorsuali, contratti di locazione, bonus acque potabile,…);

• Bonus vari (energia elettrica, nuclei famigliari numerosi,

diritto allo studio, contributo affitto, social card,

agevolazioni legate all’Isee,…).

UFFICIO VERTENZE E LEGALE (UVL)

Servizio erogato da Cgil stessa, è il punto di riferimento per la soluzione del contenzioso che può verificarsi nel corso del rapporto di lavoro o al momento della risoluzione dello stesso.

Vado all’UVL per:

• Controllo della busta paga, conteggi, recupero crediti per lavoratori dipendenti e assimilati;

• Assistenza nelle procedure concorsuali: fallimenti, concordati preventivi, etc.;

• Contestazione di provvedimenti disciplinari e licenziamenti.

• Procedure conciliative;

• Controllo e recupero dell’indennità di fine rapporto (TFR);

• Assistenza e consulenza contrattuale e legale (in sinergia con le Categorie sindacali).

SOL – SERVIZI ORIENTA LAVORO

Servizio erogato da Cgil stessa.

Vado al SOL per:

• Informazione sui percorsi formativi e di riqualificazione per i giovani in cerca di lavoro, per i disoccupati e per coloro

che intendono riqualificarsi;

• Realizzazione di interventi per la ricerca attiva di un’ occupazione o di una attività di formazione;

• Sostegni pratici per la costruzione di un progetto professionale che aiuti la persona a definire le proprie caratteristiche e le proprie capacità;

• Assistenza necessaria a mettere in pratica le procedure e le modalità da seguire nella ricerca di un’occupazione o per l’ottenimento di prestazioni;

• Informazione dei giovani sulle leggi, sulle regole del mercato del lavoro, sui bandi di concorso, nelle scuole e nelle università.

ALTRO?

Accanto a queste storiche attività di tutela individuale, la rete di protezione della CGIL prevede l’intervento di AUSER, l’associazione di volontariato per l’autogestione dei servizi per gli anziani, di SUNIA e APU che tutelano gli inquilini e i proprietari di casa utenti e di FEDERCONSUMATORI associazione che ha come obiettivi prioritari l’informazione e la tutela di consumatori ed utenti.

Vado al SUNIA se:

· Sono un inquilino con contratto di locazione privato;

· Sono un assegnatario di Edilizia residenziale pubblica (ERP);

· Sono senza casa ed alla ricerca di un alloggio.

Invece, vado all’APU se:

· Sono proprietario diretto della mia casa.

Vado all’AUSER se:

· Ho bisogno di servizi assistenziali, in particolare legati alla non autosufficienza.

Vado alla FEDERCONSUMATORI se:

· Cerco informazione e tutela come consumatore e/o utente.


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