Prestazione economica in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

A CHI SPETTA

  • Lavoratori dipendenti privati;
  • Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri), agli iscritti alla Gestione Separata;
  • Lavoratori iscritti ad alcuni fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO).

REQUISITI

Sanitario: richiede un’infermità fisica o mentale, tale da determinare una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore

Amministrativo: 5 anni di contributi, di cui almeno 3 versati nei 5 anni precedenti la domanda.

La pensione è calcolata su un’anzianità contributiva alla data della domanda e non è reversibile.

L’assegno ha validità triennale, alla scadenza se permangono le condizioni sanitarie, l’interessato può presentare richiesta di conferma. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno è confermato automaticamente, indipendentemente dalla presentazione di rinnovo.

Al compimento dell’età pensionabile può essere trasformato in pensione di vecchiaia se risultano soddisfatti tutti requisiti previsti.

L’assegno di invalidità è compatibile con redditi da lavoro, tuttavia è soggetto a riduzione nel caso in cui il titolare percepisca redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa.

Qualora i redditi posseduti superino:

  • 4 volte il trattamento minimo Inps: l’assegno avrà una riduzione pari al 25%;
  • 5 volte il trattamento minimo Inps: l’assegno avrà una riduzione pari al 50%.

L’assegno decorre dal mese successivo al quello di presentazione della domanda.