Giustizia è fatta per le lavoratrici e i lavoratori dell’Agenzia delle Entrate.
Il Tribunale del Lavoro di Forlì ha respinto integralmente il ricorso in opposizione promosso dall’Agenzia delle Entrate contro il decreto che l’aveva già condannata per condotta antisindacale.
La vicenda trae origine dal divieto, opposto dall’Amministrazione nel marzo 2026, allo svolgimento di due assemblee sindacali indette dalla FP CGIL presso le sedi di Forlì e Cesena. L’Agenzia aveva sostenuto che il dibattito sul referendum costituzionale riguardante la giustizia non rientrasse tra le “materie di interesse sindacale e del lavoro”.
Dopo la prima condanna emessa l’11 giugno 2026, il Tribunale di Forlì ha confermato la decisione con la sentenza del 16 settembre 2026, respingendo le tesi dell’Agenzia e condannandola al pagamento di € 7.377,00 di spese di lite.
I giudici hanno ribadito principi cardine dell’ordinamento:
- Inviolabilità dell’autonomia sindacale: il datore di lavoro non ha alcun potere di ingerenza, valutazione o filtro preventivo sugli argomenti scelti dal sindacato per le proprie assemblee.
- Visione ampia della tutela dei lavoratori: le riforme costituzionali e dell’ordinamento giudiziario toccano direttamente la tutela dei diritti e rientrano a pieno titolo nelle prerogative di informazione della FP CGIL.
- Permanenza dell’interesse ad agire: accertare l’illegittimità del comportamento datoriale è fondamentale per prevenire future prevaricazioni e tutelare la libertà sindacale nei luoghi di lavoro.
“Questa sentenza riconosce che le lavoratrici e i lavoratori non sono meri esecutori, ma cittadine e cittadini pienamente titolari del diritto di informarsi e discutere sulle riforme che impattano sui loro diritti“, dichiara la FP CGIL Emilia Romagna. “Nessun datore di lavoro, pubblico o privato, può ergersi a censore della democrazia sindacale”.
Esprime grande soddisfazione anche l’Avvocato Guido Reni: “Con questa Sentenza il Tribunale di Forlì ha applicato in modo ineccepibile i principi costituzionali di libertà e autonomia sindacale sanciti dagli articoli 39 della Costituzione e 20 dello Statuto dei Lavoratori. È stato ribadito che non spetta al datore di lavoro ingerirsi nell’ordine del giorno delle assemblee o valutare la ‘sindacalità’ degli argomenti proposti dalle organizzazioni rappresentative. Siamo soddisfatti inoltre nel constatare che le tesi da noi sostenute fin dal primo momento abbiano trovato piena ed esplicita conferma in diverse altre pronunce giurisprudenziali intervenute successivamente nel corso dei mesi – tra cui le importanti decisioni dei Tribunali di Civitavecchia e Latina – su fattispecie del tutto analoghe. Questo dimostra l’assoluta solidità della linea interpretativa seguita e consolidatissima nel merito, a tutela di tutti i lavoratori e dell’autonomia sindacale”.
