NASpI – NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO

A sostegno dei lavoratori che involontariamente hanno perso il lavoro, in vigore dal 1 maggio 2015.

I soggetti interessati sono:

  • Lavoratori dipendenti del settore privato;
  • Apprendisti;
  • Dipendenti pubblici con contratto a tempo determinato;
  • Soci lavoratori, purché abbiano sottoscritto oltre al rapporto di socio anche un contratto di lavoro subordinato;
  • Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • Per gli eventi dal 1° gennaio 2022, la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984.

Sono esclusi:

  • Lavoratori assunti a tempo indeterminato della pubblica amministrazione;
  • Lavoratori agricoli ai quali si continuano ad applicare le disposizioni della legge 247/07 in materia di disoccupazione agricola (OTI);
  • Lavoratori extra comunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
  • Lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • Lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.

I requisiti previsti per accedere alla NASpI sono:

  • Stato di disoccupazione, la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa;
  • Avere almeno 13 settimane, nei quattro anni precedenti, di contribuzione contro la disoccupazione.

Possono richiedere la NASpI anche:

  • Lavoratori che risolvono il rapporto di lavoro tramite accordi conciliativi art. 7 L. 604/66 come modificato dall’art. 1 c. 40 L. 92/2012, ed anche conciliazione agevolata ex art. 6 Dlgs 23/2015 (tutele crescenti);
  • Lavoratori che si avvalgono della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in seguito a rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede aziendale che dista a più di 50 km dalla residenza dello stesso e/o raggiungibile mediamente in più di 80 minuti;
  • Lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa (vedi circolare Inps n° 163 del 2003);
  • Per dimissioni presentate durante il periodo di gestazione e fino al compimento dell’anno del bambino convalidate dalla DTL;
  • Licenziamento disciplinare.

Ammontare

La nuova indennità (NASpI) si calcola sulla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,333; l’importo dell’indennità è pari al 75% della retribuzione media calcolata se inferiore per l’anno 2022 a 1.250,87€.

Nel caso sia superiore, si applica un incremento pari ai 25% del differenziale tra 1.250,87€ e la retribuzione media mensile, con un tetto massimo in pagamento pari a 1360, 77€. L’indennità derivante dalla NASpI è soggetta a imposizione fiscale ma non a contributi.

L’indennità posta in pagamento è ridotta del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

A partire dal 2022 la riduzione partirà dal primo giorno del sesto mese di fruizione, mentre per coloro che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, la riduzione scatterà solo dal primo giorno dell’ottavo mese.

La fruizione dell’indennità dà luogo all’accredito figurativo dei contributi, è previsto un massimale figurativo pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile di NASpi.

La durata

La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego ha una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, per un massimo di 24 mesi. Ai fini della durata non si tiene conto dei periodi contributivi che hanno già dato luogo all’indennità di disoccupazione.

E’ prevista la sospensione dell’indennità, per accettazione di un contratto di lavoro subordinato, di durata non superiore a sei mesi; in caso di accettazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo determinato superiore a sei mesi o se la rioccupazione avviene nel periodo di carenza, il lavoratore decade dalla NASpI.

Tuttavia è possibile cumulare parzialmente l’indennità con il lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato qualora la retribuzione sia inferiore ai limiti previsti per non perdere lo stato di disoccupato, purché entro 30 giorni dall’inizio dell’attività si comunichi all’Inps il reddito.

Anche in caso di attività autonoma, è previsto il cumulo parziale dell’indennità qualora il reddito da lavoro autonomo risulti inferiore ai limiti previsti per non perdere lo stato di disoccupato; entro 30 giorni dall’inizio dell’attività occorre comunicare il reddito all’Inps.

La decorrenza economica della NASpI è dall’ottavo giorno dalla data di licenziamento o dal giorno successivo alla domanda qualora sia presentata dopo l’ottavo.

La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dal licenziamento pena la decadenza.

Autoimprenditorialità

Possibilità di richiedere il pagamento in un’unica soluzione, a titolo di incentivo per l’avvio di attività lavorativa autonoma, impresa individuale o per associarsi in cooperativa, anche nel caso in cui l’attività è preesistente al licenziamento. La domanda deve essere presentata all’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, o qualora preesistente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di NASpI, pena la decadenza dell’indennità.

DIS-COLL – INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE PER I CO.CO.CO.

Prestazione a sostegno dei lavoratori iscritti in Gestione Separata in via esclusiva che hanno perduto involontariamente la propria occupazione.

I soggetti interessati sono:

  • Collaboratori coordinati e continuativi;
  • Assegnisti;
  • Dottorandi di ricerca con borsa di studio;
  • Amministratori, sindaci revisori di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica (assimilati ai collaboratori).

A decorrere dal 2022 è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la Naspi.

Sono esclusi:

  • Titolari di patita IVA;
  • Collaboratori titolari di pensione.

Requisiti:

  • Stato di disoccupazione, la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa;
  • Almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso.

Misura

La misura dell’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali prodotti nell’anno in cui si è verificato l’evento e quello dell’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi pari alla durata del contratto di collaborazione.

L’importo dell’assegno è pari al 75% del reddito medio calcolato se inferiore, per l’anno 2022, a € 1.250.87.

Nel caso sia superiore si applica un incremento pari ai 25% del differenziale tra 1.250,87 € e il reddito medio mensile, con un tetto massimo in pagamento pari a 1360,77 €.

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, l’indennità è ridotta del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del sesto mese.

In caso di attività autonoma, è previsto il cumulo parziale dell’indennità, se il reddito derivante dall’attività è inferiore ai limiti previsti, per non perdere lo stato di disoccupato.

Durata

L’indennità è pagata mensilmente per una durata pari alla metà dei mesi accreditati tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di dodici mesi.

L’indennità è sospesa con rapporto di lavoro subordinato non superiore a 5 giorni, altrimenti decade. La DIS-COLL dal 2022 per il periodo di fruizione, dà luogo all’accredito della contribuzione figurativa; è previsto un massimale figurativo pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della DIS-COLL. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione, termine di decadenza. La prestazione decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione; se presentata oltre tale termine, dal primo giorno successivo alla domanda.