Come funziona la pensione ai superstiti

E’ una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del:

  • Pensionato (pensione di reversibilità) se il defunto era già titolare di pensione diretta (vecchiaia, inabilità, anticipata, supplementare);
  • Lavoratore (pensione indiretta), il diritto ai familiari superstiti spetta a condizione alternativa:
    • Alla data del decesso il deceduto avesse almeno 15 anni di contributi versati;
    • Almeno 5 anni di contributi di cui 3 anni versati nei 5 anni precedenti la data della morte. Ai soli fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, si considerano utili anche i periodi di titolarità dell’assegno di invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.

La pensione spetta ai seguenti familiari:

  • Sempre al coniuge superstite anche se separato, all’unito civilmente;
  • Al coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;
  • Ai figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge) che alla data della morte del genitore, siano:
    • minori di 18 anni ;
    • studenti di scuola media o professionale di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore e che non svolgano attività lavorativa all’atto del decesso. I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un reddito che non faccia perdere la qualifica di studente;
    • studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, a carico del genitore e che non svolgano attività lavorativa all’atto del decesso. I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un reddito che non faccia perdere la qualifica di studente;
    • maggiorenni inabili di qualunque età e a carico del genitore;
  • Ai figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, se alla data del decesso sono minorenni, maggiorenni se inabili o studenti o universitari a carico del genitore deceduto;
  • Nipoti minori equiparati ai figli se a totale carico del nonno o nonna alla data di morte dei medesimi.

In mancanza dei familiari sopra descritti subentrano:

  • I genitori d’età pari o superiore a 65 anni, a totale carico del figlio al momento del decesso e non siano titolari di pensione.

In assenza anche dei genitori subentrano:

  • I fratelli e sorelle celibi e nubili purché inabili, che dimostrino la vivenza a carico del deceduto e non siano titolari di pensione.

La misura della pensione del superstite di assicurato o di pensionato è calcolata sulla base della pensione dovuta ovvero della pensione in pagamento applicando le seguenti percentuali:

  • 60% al coniuge /unito civilmente
  • 80% al coniuge/unito civilmente e un figlio
  • 100% al coniuge/unito civilmente e due o piu’ figli
  • 70% un figlio in assenza del coniuge superstite
  • 80% due figli in assenza del coniuge superstite o al coniuge e un figlio
  • 100% tre o più figli in assenza del coniuge superstite o al coniuge e due figli
  • 15% un genitore
  • 30% due genitori
  • 15% un fratello o sorella
  • 30% due fratelli o sorelle

In base alla legge n. 125 del 27 luglio 2011 non hanno più diritto alla pensione ai superstiti i familiari condannati, con sentenza passata in giudicato, per l’omicidio del coniuge.

CUMULO PENSIONE CON ALTRI REDDITI

  • Se il pensionato possiede altri redditi, soggetti ad imposizione fiscale la pensione viene ridotta del:
  • 25% se il pensionato oltre la pensione ha un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo;
  • 40% se il pensionato oltre la pensione ha un reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento minimo;
  • 50% se il pensionato oltre la pensione ha un reddito annuo superiore a cinque volte il trattamento minimo.

ECCEZIONE al cumulo (contitolarità)

Se titolari della pensione sono anche i figli minori studenti o inabili, l’importo può essere cumulato con qualsiasi reddito.

La pensione decorre dal mese successivo alla morte dell’assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.


sedia a rotelle

Come si percepisce l'assegno di invalidità

Prestazione economica in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

A CHI SPETTA

  • Lavoratori dipendenti privati;
  • Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri), agli iscritti alla Gestione Separata;
  • Lavoratori iscritti ad alcuni fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO).

REQUISITI

Sanitario: richiede un’infermità fisica o mentale, tale da determinare una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore

Amministrativo: 5 anni di contributi, di cui almeno 3 versati nei 5 anni precedenti la domanda.

La pensione è calcolata su un’anzianità contributiva alla data della domanda e non è reversibile.

L’assegno ha validità triennale, alla scadenza se permangono le condizioni sanitarie, l’interessato può presentare richiesta di conferma. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno è confermato automaticamente, indipendentemente dalla presentazione di rinnovo.

Al compimento dell’età pensionabile può essere trasformato in pensione di vecchiaia se risultano soddisfatti tutti requisiti previsti.

L’assegno di invalidità è compatibile con redditi da lavoro, tuttavia è soggetto a riduzione nel caso in cui il titolare percepisca redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa.

Qualora i redditi posseduti superino:

  • 4 volte il trattamento minimo Inps: l’assegno avrà una riduzione pari al 25%;
  • 5 volte il trattamento minimo Inps: l’assegno avrà una riduzione pari al 50%.

L’assegno decorre dal mese successivo al quello di presentazione della domanda.


Come funziona la Pensione di Invalidità

Prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

A CHI SPETTA

• Lavoratori dipendenti;
• Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri), agli iscritti alla Gestione Separata;
• Lavoratori iscritti ai fondi sostitutivi e esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO).

REQUISITI

Sanitario: assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale

Amministrativo: 5 anni di contributi, di cui almeno 3 versati nei cinque anni precedenti la domanda. La pensione è calcolata sull’anzianità assicurativa risultante all’atto della domanda, incrementata dei periodi contributivi esistenti tra la decorrenza di pensione e il compimento del 60° anno di età per un massimo di 40 anni di contribuzione.

L’età anagrafica fissata è senza distinzione di sesso e di gestione di appartenenza.

Incompatibilità con qualsiasi attività lavorativa, quindi è richiesta:

• La cessazione dell’attività lavorativa;
• La cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi;
• La cancellazione dagli albi professionali;
• La rinuncia ai trattamenti di disoccupazione e ogni altro trattamento sostitutivo della retribuzione.

La decorrenza è fissata dal:

• Mese successivo a quello di presentazione della domanda;
• Mese successivo a quello di cessazione dell’attività;
• Mese successivo alla cancellazione dagli elenchi/albi professionali.
La pensione di inabilità è reversibile.

ASSEGNO PER L’ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA

I pensionati di inabilità, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono richiedere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa.

L’assegno è concesso a domanda dell’interessato e può essere chiesto contestualmente alla domanda di pensione di inabilità, non è reversibile e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione, o dal perfezionamento dei requisiti insorti successivamente a tale data.


Come funziona la Pensione di Anzianità

La pensione di vecchiaia si consegue quando si raggiungono i requisiti previsti dalla normativa.

QUANDO SI HA DIRITTO

Per soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 quando verificano le seguenti condizioni:

ANZIANITA’CONTRIBUTIVA

• 20 anni di contributi.

ECCEZIONI

Continuano a valere solo i 15 anni di contributi nei seguenti casi:

• Lavoratori che al 31.12.92 avevano già raggiunto i 15 anni di contributi;

• Lavoratori che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e un’attività lavorativa affettivamente svolta per almeno 10 anni con meno di 52 settimane all’anno (solo lavoratori dipendenti);

• Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari prima del 31.12.92.

ETA’

• 67 anni uomini e donne (requisito da adeguare all’aspettativa di vita dal 2025).

Per gli assicurati a decorrere dal 1 gennaio 1996

Per i soggetti destinatari del sistema contributivo, il perfezionamento dei requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia:

• 20 anni di contributi e l’età anagrafica prevista per la generalità dei lavoratori sopra indicata a condizione che: l’importo di pensione risulti pari o superiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale;

• Altrimenti, al compimento del 71simo anno di età (requisito da adeguare all’aspettativa di vita dal 2025) e almeno 5 anni di contribuzione effettiva, a prescindere dall’importo di pensione.

DECORRENZA

• Primo giorno successivo a quello di compimento dell’età pensionabile (se esistono tutti i requisiti compresa la cessazione del rapporto di lavoro);

• Primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti;

• Primo giorno successivo alla presentazione della domanda (a scelta dell’interessato).

Per ottenere la pensione di vecchiaia occorre cessare l’attività di lavoro dipendente.
Dal 1/1/2019 i requisiti anagrafici aumentano per l’adeguamento all’aspettativa di vita con cadenza biennale.


APE sociale (Anticipo Pensionistico) - C’è ancora l’opportunità di presentare domanda

Ricordiamo che la legge di bilancio 2022 ha prorogato al 31/12/2022 l’APE sociale, ampliando anche l’elenco delle attività gravose inserendo anche quelle svolte dalle Operatrici e dagli Operatori Socio Sanitari (codice Istat professionale 5.3.1.1).

Per avere diritto all’anticipo pensionistico:
• il lavoro gravoso deve essere stato svolto per almeno sei anni negli ultimi sette oppure per sette anni negli ultimi 10 anni;
• è richiesto il compimento del 63esimo anno di età;
• è necessario avere almeno 36 anni di contributi;
◦ alle donne è riservato un bonus contributivo di un anno per ogni figlio, fino ad un massimo di due anni (34 anni di contributi).

L’indennità è pari alla pensione calcolata al momento dell’accesso all’APE, tuttavia l’importo mensile non può superare i 1.500 euro lordi a cui non si applica nessuna rivalutazione annuale.
L’erogazione dell’APE sociale termina al compimento dell’età anagrafica della pensione di vecchiaia; non è riconosciuta alcuna contribuzione figurativa durante la fruizione.
Il termine di presentazione della domanda per il riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE era il 31 marzo 2022; tuttavia, è possibile presentare domanda entro il 15 luglio 2022, nonché entro il termine ultimo del 30 novembre 2022.
Le domande presentate oltre i termini di scadenza saranno valutate solo se all’esito del monitoraggio delle domande presentate nei termini previsti, il limite di spesa stabilito non si sarà esaurito.

Per maggiori informazioni è opportuno richiedere un appuntamento al patronato INCA CGIL.